Unità operativa speciale EXPO 2015: Corretta la norma del decreto-legge 90 coordinato
Sulla Gazzetta ufficiale n. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato un Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione P...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 194 del 22 agosto 2014 è stato
pubblicato un Comunicato della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica relativo al testo
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante:
"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari".
Nel comunicato viene precisato che nel testo coordinato del decreto-legge, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale all'art. 30, il comma 1, deve intendersi sostituito dal seguente: "1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".
Il testo errato del suddetto comma 1, pubblicato in Gazzetta ufficiale era il seguente: "1. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. ((Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.))".
Alleghiamo il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione e con le correzioni apportate dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta.
Nel comunicato viene precisato che nel testo coordinato del decreto-legge, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale all'art. 30, il comma 1, deve intendersi sostituito dal seguente: "1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".
Il testo errato del suddetto comma 1, pubblicato in Gazzetta ufficiale era il seguente: "1. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. ((Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.))".
Alleghiamo il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione e con le correzioni apportate dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta.
A cura di Gabriele
Bivona
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