VA SEMPRE ESPLICITAMENTE DICHIARATA L`INESISTENZA DI TUTTE LE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DAL BANDO DI GARA

Come disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, il mancato possesso dei requisiti di ordine generale o la mancata attestazione degli stessi mediante dic...

22/01/2009
Come disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, il mancato possesso dei requisiti di ordine generale o la mancata attestazione degli stessi mediante dichiarazione sostitutiva comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedure di gara.

Questo, in sintesi, il contenuto del parere 244 dello scorso 20 novembre mediante il quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta in merito all'istanza presentata da una stazione appaltante che aveva escluso, in prima seduta di gara, un'impresa il cui legale rappresentante aveva omesso di dichiarare che nei confronti dell'impresa stessa non era stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione Soa da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, come espressamente previsto, a pena di esclusione, dal bando di gara e dal disciplinare di gara con riferimento all'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettera m-bis), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In sede di contraddittorio documentale, l'impresa in questione aveva dedotto che nella propria offerta risultava presente la dichiarazione circa il possesso del certificato Soa e la sua piena e perdurante efficacia e validità; inoltre, la formulata dichiarazione resa dall'impresa, secondo cui non è intervenuta alcuna variazione, sarebbe equivalente alla omessa dichiarazione, relativa alla mancata applicazione della sospensione o della revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità.
Sempre secondo l'impresa esclusa, l'amministrazione avrebbe potuto comunque agevolmente verificare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e, per il principio del favor per la massima partecipazione dei concorrenti, avrebbe dovuto evitare un eccessivo formalismo nell'interpretazione degli atti di gara.

Ma l'Autorità ha chiarito che quando la normativa di gara impone a carico delle imprese concorrenti adempimenti formali previsti a pena di esclusione, la lex specialis deve essere applicata dall'amministrazione in modo pedissequo ed uniforme, essendo inibito alla stessa di valutare, dal punto di vista sostanziale, la necessità di ulteriori adempimenti. Infatti, il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde ad esigenze pratiche di certezza e celerità, oltre che alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti. La Stazione appaltante, pertanto, riscontrata l'assenza della dichiarazione sostituiva da rendere a pena di esclusione con l'indicazione di tutte le fattispecie tassativamente individuate dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, così come richiesto inequivocabilmente dagli atti di gara, ha legittimamente escluso l'impresa in questione.

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