VALIDAZIONE AD HOC PER I PIANI?
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha inviato al Governo ed al Parlamento, alcuni giorni fa un atto di segnala...
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha inviato al Governo ed al
Parlamento, alcuni giorni fa un atto di segnalazione
relativo alla normativa in materia di sicurezza nei cantieri e di
opere provvisionali.
Nel documento l’Autorità formula alcune osservazioni in merito alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri, con particolare riferimento alla disciplina concernente la validazione dei piani di sicurezza dei cantieri e la verifica delle strutture provvisionali di particolare importanza statica.
Pur apprezzando lo spirito del documento (nato da un’indagine che ha rilevato mediante l’analisi dei piani di sicurezza degli appalti in cui si sono verificati incidenti mortali, che la predisposizione dei piani di sicurezza è risultata più formale che sostanziale), non riusciamo a comprendere quali rimedi devono essere adottati se non quelli del controllo sull’applicazione delle norme vigenti.
Né, d’altra parte, comprendiamo il passo dell’Atto di segnalazione in cui viene detto che il Regolamento non prevede una specifica verifica dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del progetto esecutivo, all’atto della validazione del progetto da parte del responsabile del procedimento.
L’articolo 47 del Regolamento di cui al DPR n. 554/1999 ha come oggetto la validazione del progetto esecutivo e, quindi, la verifica della conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente e, allora, ci sembra assolutamente ovvio che il piano di sicurezza e coordinamento descritto nell’articolo 41 del Regolamento e che, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento stesso fa parte integrante del progetto esecutivo, deve essere già, in riferimento alle attuali norme, sottoposto alla validazione, prevista al citato articolo 47.
Non vediamo, pertanto, la necessità di una ulteriore norma che specifichi quanto è già assolutamente chiaro.
A nostro avviso, invece, il problema si pone per il Piano operativo di sicurezza che, invece, in atto non è sottoposto ad alcuna approvazione e che di fatto è il Piano che l’impresa o le imprese utilizzano nel corso dei lavori.
In atto il Piano operativo di sicurezza di cui alla lettera f-ter dell’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 494/1996, viene soltanto predisposto dall’impresa esecutrice, anche ai sensi dell’articolo 4 del dl.gs. n. 626/1994 ma non abbisogna di alcuna approvazione a parte la verifica da parte del Coordinatore per l’esecuzione, così come disposto dall’articolo 5 del d.lgs. n. 494/1996.
La carenza normativa di cui si parla all’interno dell’Atto di segnalazione non è, quindi, dovuta alla mancanza di validazione del Piano di sicurezza e di coordinamento che, invece, è prevista ma alla mancanza di approvazione e/o validazione del Piano operativo di sicurezza.
Corretta, invece si sembra l’osservazione, sempre all’interno dell’Atto di segnalazione con cui l’Autorità ha evidenziato il fatto che le opere provvisionali di una certa importanza statica non sono soggette ad alcuna verifica preventiva o in corso dei lavori prima della loro utilizzazione come è, invece, richiesto per le opere definitive ai sensi della legge n. 1086/1971 riportata all’interno del DPR 380/2001.
Nel documento l’Autorità formula alcune osservazioni in merito alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri, con particolare riferimento alla disciplina concernente la validazione dei piani di sicurezza dei cantieri e la verifica delle strutture provvisionali di particolare importanza statica.
Pur apprezzando lo spirito del documento (nato da un’indagine che ha rilevato mediante l’analisi dei piani di sicurezza degli appalti in cui si sono verificati incidenti mortali, che la predisposizione dei piani di sicurezza è risultata più formale che sostanziale), non riusciamo a comprendere quali rimedi devono essere adottati se non quelli del controllo sull’applicazione delle norme vigenti.
Né, d’altra parte, comprendiamo il passo dell’Atto di segnalazione in cui viene detto che il Regolamento non prevede una specifica verifica dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del progetto esecutivo, all’atto della validazione del progetto da parte del responsabile del procedimento.
L’articolo 47 del Regolamento di cui al DPR n. 554/1999 ha come oggetto la validazione del progetto esecutivo e, quindi, la verifica della conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente e, allora, ci sembra assolutamente ovvio che il piano di sicurezza e coordinamento descritto nell’articolo 41 del Regolamento e che, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento stesso fa parte integrante del progetto esecutivo, deve essere già, in riferimento alle attuali norme, sottoposto alla validazione, prevista al citato articolo 47.
Non vediamo, pertanto, la necessità di una ulteriore norma che specifichi quanto è già assolutamente chiaro.
A nostro avviso, invece, il problema si pone per il Piano operativo di sicurezza che, invece, in atto non è sottoposto ad alcuna approvazione e che di fatto è il Piano che l’impresa o le imprese utilizzano nel corso dei lavori.
In atto il Piano operativo di sicurezza di cui alla lettera f-ter dell’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 494/1996, viene soltanto predisposto dall’impresa esecutrice, anche ai sensi dell’articolo 4 del dl.gs. n. 626/1994 ma non abbisogna di alcuna approvazione a parte la verifica da parte del Coordinatore per l’esecuzione, così come disposto dall’articolo 5 del d.lgs. n. 494/1996.
La carenza normativa di cui si parla all’interno dell’Atto di segnalazione non è, quindi, dovuta alla mancanza di validazione del Piano di sicurezza e di coordinamento che, invece, è prevista ma alla mancanza di approvazione e/o validazione del Piano operativo di sicurezza.
Corretta, invece si sembra l’osservazione, sempre all’interno dell’Atto di segnalazione con cui l’Autorità ha evidenziato il fatto che le opere provvisionali di una certa importanza statica non sono soggette ad alcuna verifica preventiva o in corso dei lavori prima della loro utilizzazione come è, invece, richiesto per le opere definitive ai sensi della legge n. 1086/1971 riportata all’interno del DPR 380/2001.
A cura di Paolo
Oreto
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