VALUTAZIONE DINAMICA DEI RISCHI
Con la circolare 24/2007 del Ministero del lavoro relativa alle ulteriori istruzioni al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, il docume...
Con la circolare 24/2007 del Ministero del lavoro relativa
alle ulteriori istruzioni al provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale, il documento di valutazione dei
rischi diventa dinamico e non più statico, ovvero non basterà
più redigerlo ad inizio lavori ma dovrà essere modificato tutte le
volte che verranno apportate modifiche tecniche, organizzative o
logistiche. Sempre nella stessa circolare si specifica inoltre,
come va saldato il ticket per la riapertura dei lavori a seguito di
una sospensione. Con la legge 123/2007 del 25 agosto, infatti, era
stato decretato che si sarebbe dovuta pagare una “sanzione
amministrativa”, a seguito dell’eliminazione delle violazioni, pari
ad un quinto del totale delle sanzioni inflitte.
La circolare 24/2007 spiega, invece, che la sanzione non è da ritenersi “amministrativa” ma come un “onere economico accessorio” sia perché è quantificato in misura fissa dalla legge sia perché la conseguenza del mancato pagamento è la permanenza della sospensione. Il calcolo di quest’onere, inoltre, risulta molto pesante in quanto è la somma degli importi di tutte le sanzioni previste per le violazioni accertate dagli ispettori in sede di verifica.
Si sommeranno, quindi, gli importi di queste sanzioni nel loro valore edittale e non nel valore della diffida che può venire loro applicato.
Ad esempio se viene contestata l’omessa comunicazione di un codice fiscale (norma contro il lavoro nero), essendo la sanzione prevista pari a 51,00 €, che con la diffida scende a 12,75 €, il ticket per la riapertura dei lavori ammonta a 10,20 €, un quinto del valore edittale della sanzione.
Il nodo principale, comunque, della circolare n. 24 in argomento, resta il documento di valutazione dei rischi che diventa dinamico: con la legge 123/2007, che ha di fatto modificato il dlgs 626/1994, era stata specificata la nozione di “cooperazione e coordinamento” rispetto ai diversi datori di lavoro coinvolti in un appalto (committente e appaltatore), ovvero l’obbligo da parte del committente di redigere un documento unico relativo ai rischi che possono scaturire da tutti i tipi di lavorazione.
Ora, a complicare ulteriormente la prassi burocratica, viene introdotto l’obbligo di modificare il documento ogni qualvolta vengano apportate modifiche tecniche, logistiche o organizzative che abbiano una certa incidenza sui lavori: se, ad esempio, per lo scarico dei materiali era stato previsto l’utilizzo del carrello meccanico e successivamente viene utilizzato un camion con la gru, se si vuole procedere alla movimentazione del carico dovrà essere modificato il documento di valutazione dei rischi. .
La circolare 24/2007 spiega, invece, che la sanzione non è da ritenersi “amministrativa” ma come un “onere economico accessorio” sia perché è quantificato in misura fissa dalla legge sia perché la conseguenza del mancato pagamento è la permanenza della sospensione. Il calcolo di quest’onere, inoltre, risulta molto pesante in quanto è la somma degli importi di tutte le sanzioni previste per le violazioni accertate dagli ispettori in sede di verifica.
Si sommeranno, quindi, gli importi di queste sanzioni nel loro valore edittale e non nel valore della diffida che può venire loro applicato.
Ad esempio se viene contestata l’omessa comunicazione di un codice fiscale (norma contro il lavoro nero), essendo la sanzione prevista pari a 51,00 €, che con la diffida scende a 12,75 €, il ticket per la riapertura dei lavori ammonta a 10,20 €, un quinto del valore edittale della sanzione.
Il nodo principale, comunque, della circolare n. 24 in argomento, resta il documento di valutazione dei rischi che diventa dinamico: con la legge 123/2007, che ha di fatto modificato il dlgs 626/1994, era stata specificata la nozione di “cooperazione e coordinamento” rispetto ai diversi datori di lavoro coinvolti in un appalto (committente e appaltatore), ovvero l’obbligo da parte del committente di redigere un documento unico relativo ai rischi che possono scaturire da tutti i tipi di lavorazione.
Ora, a complicare ulteriormente la prassi burocratica, viene introdotto l’obbligo di modificare il documento ogni qualvolta vengano apportate modifiche tecniche, logistiche o organizzative che abbiano una certa incidenza sui lavori: se, ad esempio, per lo scarico dei materiali era stato previsto l’utilizzo del carrello meccanico e successivamente viene utilizzato un camion con la gru, se si vuole procedere alla movimentazione del carico dovrà essere modificato il documento di valutazione dei rischi. .
A cura di Paola
Bivona
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