VARIAZIONI PERCENTUALI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 7 dicembre scorso è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 20 novembre...

18/12/2007
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 7 dicembre scorso è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 20 novembre 2007 recante “Modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione del decreto assessoriale annuale di cui all'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni nel testo coordinato con le norme regionali.”.
Con la circolare in argomento, l’Assessorato Regionale dei Lavori pubblici interviene sul problema legato all’aumento dei materiali da costruzione in misura superiore al 10% precisando che qualora il decreto assessoriale annuale rilevi variazioni percentuali di costo in aumento o in diminuzione superiori al 10%, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione, si fa luogo a compensazione del prezzo dei materiali da costruzione impiegati e contabilizzati, nell'anno precedente l'emanazione del decreto, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori (art. 26, comma 4bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le norme regionali).

Nella circolare viene precisato che la compensazione è cosi determinata:
  • a) la variazione percentuale, che eccede il 10 per cento, è applicata al prezzo, rilevato negli atti progettuali, del singolo materiale da costruzione per il quale è stato accertato un aumento eccezionale rispetto al momento di presentazione dell'offerta di gara;
  • b) la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui alla lett. a), è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto assessoriale annuale per effetto del quale risulti accertata la variazione.
La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
La stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del procedimento, successivamente alla richiesta dell'appaltatore, dispone che il direttore dei lavori proceda ad individuare i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'appaltatore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.
Nei successivi quarantacinque giorni, il responsabile unico del procedimento provvede a verificare la disponibilità delle somme nel quadro economico di ogni singolo intervento, nonché a richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 26, comma 4-sexies, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme regionali, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo stesso termine il responsabile unico del procedimento, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, ove esista la disponibilità dei fondi, invita lo stesso ad emettere il relativo certificato di pagamento.

La circolare è completata da un utile esempio applicativo.

A cura di Paolo Oreto
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