VARIAZIONI PERCENTUALI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 luglio 2008 recante: ...

08/08/2008
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 luglio 2008 recante: “Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi”. Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 2 gennaio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2006 e al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Con il Decreto Ministeriale 24 luglio 2008 in esame viene stabilito che gli unici materiali che hanno subito tra il 2007 ed il 2006 una variazione superiore al 10% sono i seguenti:
  • Filo rame conduttore dn 0,5 mm 14,09%
  • Lamiere in acciaio (Corten) 13,39%
Ricordiamo che con decreto ministeriale 2 gennaio 2008 era stato stabilito che i materiali che avevano subito tra il 2004 ed il 2003 una variazione superiore al 10% erano i seguenti:
  • Filo rame conduttore dn 0,5 mm 41,64%
  • Conduttore e tubi in rame 43,93%
che con il decreto ministeriale 11 ottobre 2006 era stato stabilito che l’unico materiale che aveva subito tra il 2005 ed il 2004 una variazione superiore al 10% era il seguente:
  • Bitume 15,47%
e che con il decreto ministeriale 30 giugno 2005 era stato stabilito che i materiali che avevano subito tra il 2004 ed il 2003 una variazione superiore al 10% erano i seguenti:
  • Ferro - acciaio tondo per cemento armato 41,30%
  • Rete elettrosaldata 41,30%
  • Ferro profilato a freddo 41,16%
  • Lamiere in ferro 29,61%
  • Lamiere zincate 25,70%
  • Ghisa fusa 28,16%
  • Profilati in acciaio a caldo 39,42%
  • Tubazioni in ferro 18,57%
  • Tubazioni in acciaio saldato 17,14%
  • Tubazioni in acciaio nero 17,38%
  • Acciaio armonico 33,93%
  • Fili di rame conduttori 33,30%
  • Condutture e tubi in rame 20,29%
Ricordiamo anche che, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253 comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2006, si fa riferimento:
  • a) ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati con il decreto 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
  • b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati con il decreto 2 gennaio 2008 e con il decreto 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
  • c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati con il decreto 2 gennaio 2008, con il decreto 11 ottobre 2006, con il decreto 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
A cura di Paolo Oreto
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