VARIAZIONI PERCENTUALI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Sulla Gazzetta regionale n. 42 dell’8 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 26 luglio 2006 recante “Elenco dei ...
Sulla Gazzetta regionale n. 42 dell’8 settembre scorso è stato
pubblicato il Decreto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 26
luglio 2006 recante “Elenco dei materiali da costruzione più
significativi, con i relativi prezzi per gli anni 2003, 2004 e 2005
le variazioni percentuali annuali”.
Il decreto è stato emanato in riferimento a quanto previsto dall’articolo 26 della legge n. 109/1994, modificato ed integrato dall’articolo 1, comma 8 della legge regionale n. 16/2005 che prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’anno 2006, l’Assessore regionale per i lavori pubblici rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, così come peraltro previsto dalla norma nazionale (art. 26 della legge n. 109/1994 confluito nell’articolo 133 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006), prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
I materiali che hanno subito tra il 2004 ed il 2003 una variazione superiore al 10% sono i seguenti:
Il decreto è stato emanato in riferimento a quanto previsto dall’articolo 26 della legge n. 109/1994, modificato ed integrato dall’articolo 1, comma 8 della legge regionale n. 16/2005 che prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’anno 2006, l’Assessore regionale per i lavori pubblici rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, così come peraltro previsto dalla norma nazionale (art. 26 della legge n. 109/1994 confluito nell’articolo 133 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006), prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
I materiali che hanno subito tra il 2004 ed il 2003 una variazione superiore al 10% sono i seguenti:
- Ferro - acciaio tondo per cemento armato 47,22%
- Rete elettrosaldata 28,57%
- Ferro profilato a freddo 46,15%
- Lamiere in ferro 34,55%
- Profili in acciaio a caldo 50,94%
- Acciaio armonico 20,63%
- Tubazioni in ferro 12,16%
- Tubazioni in acciaio saldato 13,22%
- Tubazioni in acciaio nero 13,14%
- Palo in acciaio 26,94%
- Fili di rame conduttori 66,67%
- Condutture e tubi in rame 36,57%
- Cemento R 425 14,29%
- Cemento R 325 13,50%
- Mattoni forati 15,38%
- Mattoni pieni 31,25%
- Tubazioni in PVC pesante 12,53%
- Tubo in plastica corrugata 11,11%
- Palo in acciaio 15,99%
- Condutture e tubi in rame 13,66%
- Vetrocamera 10,76%
A cura di Paolo
Oreto
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