VARIAZIONI PERCENTUALI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 ottobre 2006 recante “Rilevazione ...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 ottobre
2006 recante “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2004 e
delle variazioni percentuali annuali per l’anno 2005, e dei prezzi
medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione
delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più
significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253,
comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni”.
Il decreto è stato emanato in riferimento a quanto disposto degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Con il Decreto Ministeriale 11 ottobre 2006 in esame viene stabilito che l’unico materiale che ha subito tra il 2005 ed il 2004 una variazione superiore al 10% è il seguente:
Il decreto è stato emanato in riferimento a quanto disposto degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Con il Decreto Ministeriale 11 ottobre 2006 in esame viene stabilito che l’unico materiale che ha subito tra il 2005 ed il 2004 una variazione superiore al 10% è il seguente:
- Bitume 15,47%
- Ferro - acciaio tondo per cemento armato 41,30%
- Rete elettrosaldata 41,30%
- Ferro profilato a freddo 41,16%
- Lamiere in ferro 29,61%
- Lamiere zincate 25,70%
- Ghisa fusa 28,16%
- Profilati in acciaio a caldo 39,42%
- Tubazioni in ferro 18,57%
- Tubazioni in acciaio saldato 17,14%
- Tubazioni in acciaio nero 17,38%
- Acciaio armonico 33,93%
- Fili di rame conduttori 33,30%
- Condutture e tubi in rame 20,29%
A cura di Paolo
Oreto
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