VERIFICA DEI PROGETTI
Il comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici datato 20 gennaio 2006 chiarisce le modalità di verifica dei progetti, così come prescritti ...
Il comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
datato 20 gennaio 2006 chiarisce le modalità di verifica dei
progetti, così come prescritti dall'articolo 30, commi 6 e 6-bis,
della legge 109/1994 e s..m..La legge quadro aveva infatti
stabilito che prima d'iniziare le procedure di affidamento dei
lavori le stazioni appaltanti rispondenza degli elaborati
progettuali alle devono verificare, nelle modalità stabilite dal
regolamento d'attuazione. La verifica del progetto è perciò
attività necessaria all'espletamento della gara di affidamento dei
lavori, curata dal responsabile unico del procedimento, che nel
caso di carenza dell'organico può affidare lo svolgimento
dell'attività a organismi di controllo ad organismi di controllo
accreditati dalla UNI CEI EN 45004. Il criterio di affidamento
esterno di verifica del progetto è subordinato alla stima d'importo
del servizio tecnico :
a) per importo inferiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante è tenuta all'applicazione dei principi di concorrenzialità e trasparenza nei procedimenti di selezione dei soggetti incaricati della verifica;
b) per importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante dovrà affidare esclusivamente agli Organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN 45004, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi.
Il comunicato richiama inoltre la nuova disciplina introdotta dalla legge 18 aprile 2005 n. 62 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 e la mancata approvazione del Regolamento per la verifica dei progetti che dovrebbe portare ad un organica regolazione della fase post progettuale e prioritaria all'affidamento dei lavori.
a) per importo inferiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante è tenuta all'applicazione dei principi di concorrenzialità e trasparenza nei procedimenti di selezione dei soggetti incaricati della verifica;
b) per importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante dovrà affidare esclusivamente agli Organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN 45004, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi.
Il comunicato richiama inoltre la nuova disciplina introdotta dalla legge 18 aprile 2005 n. 62 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 e la mancata approvazione del Regolamento per la verifica dei progetti che dovrebbe portare ad un organica regolazione della fase post progettuale e prioritaria all'affidamento dei lavori.
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