VERIFICA STRAORDINARIA CERTIFICATI LAVORI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del 19 marzo 2008 è stata pubblicata la circolare del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2008, n. 2169 recante “Decret...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del 19 marzo 2008 è stata pubblicata
la circolare del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio
2008, n. 2169 recante “Decreto 21 dicembre 2007, n. 272. -
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri,
modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori
pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni
rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio
2006).”.
La circolare precisa che la disposizione contenuta nel comma 2, dell’art. 2 del decreto n. 272/2007 prevede che: “Entro sessanta giorni dalla comunicazione, le SOA trasmettono all'Osservatorio presso l'Autorità i dati relativi ai certificati ed alle fatture utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.”
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni puo' comportare l'applicazione delle sanzioni previste.
Nella circolare viene, altresì, precisato che, sebbene le attestazioni SOA abbiano efficacia quinquennale, la disposizione legislativa (art. 253, comma 21, del D.Lgs. n. 163/2006) non limita la verifica alle attestazioni vigenti, ma la estende a tutte quelle rilasciate nel periodo dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (data quest'ultima di entrata in vigore del codice), e dunque anche a quelle non più efficaci al momento in cui la verifica straordinaria ha inizio. A tale previsione si conforma l'art. 1 del D.M. 272/2007.
La circolare conclude precisando che la decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, per la comunicazione dei dati da parte delle SOA coincide con la trasmissione dei modelli informatici da parte dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che detta trasmissione avverrà, nel rispetto del principio della simultaneità per tutte le SOA destinatarie, per periodi di tempo omogenei, che l'autorità, di volta in volta, individuerà, anche alla luce dell'esperienza operativa dell'andamento della verifica straordinaria e delle eventualità criticità segnalate dai soggetti chiamati a confermare i dati relativi ai certificati di lavori ed alle fatture. Ad esempio “se l’Autorità di vigilanza trasmetterà – leggiamo nella circolare - il modello informatico relativo alle attestazioni rilasciate nel corso dell’anno 2005, le Soa, entro sessanta giorni, dovranno trasmettere all’Osservatorio i certificati e le fatture relativi a quella annualità”.
In definitiva, le attestazioni verranno controllate anno per anno e non tutte insieme con la conclusione che dovrebbe essere attenuato l’impatto della revisione anche sulle amministrazioni pubbliche, chiamate a confermare uno per uno i dati sui certificati.
Intanto l’Autorità di vigilanza con un comunicato stampa del 19 marzo scorso ha annunciato l’avvio di un’indagine per verificare 1’adozione, la consistenza e la formazione dei prezzari per il calcolo della base d’asta nei pubblici appalti.
Secondo 1’Autorità l’obbligo di aggiornamento dei prezzari, considerando che la congruità della base d’asta è questione di rilevanza generale, deve essere operante nei confronti di tutte le gare di affidamento di lavori pubblici, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione o dalle modalità di formulazione delle offerte.
L’Autorità conclude il comunicato stampa precisando che la stazione appaltante che non dispone di un proprio prezzario dovrà utilizzare l’ultimo prezzario regionale vigente nel momento dell’approvazione del progetto, dopo averlo sottoposto ad una verifica di congruità.
La circolare precisa che la disposizione contenuta nel comma 2, dell’art. 2 del decreto n. 272/2007 prevede che: “Entro sessanta giorni dalla comunicazione, le SOA trasmettono all'Osservatorio presso l'Autorità i dati relativi ai certificati ed alle fatture utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.”
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni puo' comportare l'applicazione delle sanzioni previste.
Nella circolare viene, altresì, precisato che, sebbene le attestazioni SOA abbiano efficacia quinquennale, la disposizione legislativa (art. 253, comma 21, del D.Lgs. n. 163/2006) non limita la verifica alle attestazioni vigenti, ma la estende a tutte quelle rilasciate nel periodo dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (data quest'ultima di entrata in vigore del codice), e dunque anche a quelle non più efficaci al momento in cui la verifica straordinaria ha inizio. A tale previsione si conforma l'art. 1 del D.M. 272/2007.
La circolare conclude precisando che la decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, per la comunicazione dei dati da parte delle SOA coincide con la trasmissione dei modelli informatici da parte dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che detta trasmissione avverrà, nel rispetto del principio della simultaneità per tutte le SOA destinatarie, per periodi di tempo omogenei, che l'autorità, di volta in volta, individuerà, anche alla luce dell'esperienza operativa dell'andamento della verifica straordinaria e delle eventualità criticità segnalate dai soggetti chiamati a confermare i dati relativi ai certificati di lavori ed alle fatture. Ad esempio “se l’Autorità di vigilanza trasmetterà – leggiamo nella circolare - il modello informatico relativo alle attestazioni rilasciate nel corso dell’anno 2005, le Soa, entro sessanta giorni, dovranno trasmettere all’Osservatorio i certificati e le fatture relativi a quella annualità”.
In definitiva, le attestazioni verranno controllate anno per anno e non tutte insieme con la conclusione che dovrebbe essere attenuato l’impatto della revisione anche sulle amministrazioni pubbliche, chiamate a confermare uno per uno i dati sui certificati.
Intanto l’Autorità di vigilanza con un comunicato stampa del 19 marzo scorso ha annunciato l’avvio di un’indagine per verificare 1’adozione, la consistenza e la formazione dei prezzari per il calcolo della base d’asta nei pubblici appalti.
Secondo 1’Autorità l’obbligo di aggiornamento dei prezzari, considerando che la congruità della base d’asta è questione di rilevanza generale, deve essere operante nei confronti di tutte le gare di affidamento di lavori pubblici, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione o dalle modalità di formulazione delle offerte.
L’Autorità conclude il comunicato stampa precisando che la stazione appaltante che non dispone di un proprio prezzario dovrà utilizzare l’ultimo prezzario regionale vigente nel momento dell’approvazione del progetto, dopo averlo sottoposto ad una verifica di congruità.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Circolare .pdfLink Correlati
Revisione certificatiIL NOTIZIOMETRO