Validità della sanatoria per interventi di restauro e conservativi
Interventi edilizi su aree vincolate: quando si parla di restauro e di risanamento conservativo piuttosto che di ristrutturazione vera e propria, con la p...
Interventi edilizi su aree vincolate: quando si parla di restauro e
di risanamento conservativo piuttosto che di ristrutturazione vera
e propria, con la possibilità di richiedere il permesso di
costruire in sanatoria? Secondo il Consiglio di Stato,
bisogna fare riferimento all'art. 3, comma 1 lett. c) del
T.U. Edilizia, che definisce come interventi di restauro e
di risanamento conservativo "gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio".
Un criterio che Palazzo Spada ha utilizzato per accogliere il ricorso in appello della proprietaria di un immobile sito nel comune di Bacoli, contro la sentenza n. 3470/2006 della VI Sez del Tar Campania - Napoli, concernente l'autorizzazione ad alcuni interventi edilizi in area vincolata concessa dall'amministrazione comunale alla proprietaria di un immobile adiacente a quello dell'appellante.
Nella fattispecie, il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'intervento edilizio fosse qualificabile come risanamento conservativo, pertanto compatibile con lo strumento urbanistico vigente e non necessitante di parere ai fini della normativa antisismica, validando quindi l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire in sanatoria che il Comune aveva rilasciato poiché "le opere non hanno comportato un'alterazione dei tratti caratteristici della località".
Diverso il parere del Consiglio di Stato, che ha annullato tali autorizzazioni in quanto i lavori prevedevano un'alterazione delle superfici e dei volumi preesistenti e, facendo riferimento all'orientamento della giurisprudenza, ha inoltre chiarito che il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell'intervento da eseguire, ancorché connessi, restano due procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 30 luglio 2012, n. 4312) e che, in assenza di prova documentale certa, vale il principio per il quale il permesso in sanatoria non pregiudica i diritti dei terzi, pienamente tutelabili, come pur è stato fatto, dinanzi al giudice civile.
Infine, rifacendosi alla sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 6784 del 2009, considerando la mancanza di espressa previsione normativa, nel caso di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il parere della Commissione edilizia comunale è da considerarsi facoltativo.
Un criterio che Palazzo Spada ha utilizzato per accogliere il ricorso in appello della proprietaria di un immobile sito nel comune di Bacoli, contro la sentenza n. 3470/2006 della VI Sez del Tar Campania - Napoli, concernente l'autorizzazione ad alcuni interventi edilizi in area vincolata concessa dall'amministrazione comunale alla proprietaria di un immobile adiacente a quello dell'appellante.
Nella fattispecie, il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'intervento edilizio fosse qualificabile come risanamento conservativo, pertanto compatibile con lo strumento urbanistico vigente e non necessitante di parere ai fini della normativa antisismica, validando quindi l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire in sanatoria che il Comune aveva rilasciato poiché "le opere non hanno comportato un'alterazione dei tratti caratteristici della località".
Diverso il parere del Consiglio di Stato, che ha annullato tali autorizzazioni in quanto i lavori prevedevano un'alterazione delle superfici e dei volumi preesistenti e, facendo riferimento all'orientamento della giurisprudenza, ha inoltre chiarito che il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell'intervento da eseguire, ancorché connessi, restano due procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 30 luglio 2012, n. 4312) e che, in assenza di prova documentale certa, vale il principio per il quale il permesso in sanatoria non pregiudica i diritti dei terzi, pienamente tutelabili, come pur è stato fatto, dinanzi al giudice civile.
Infine, rifacendosi alla sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 6784 del 2009, considerando la mancanza di espressa previsione normativa, nel caso di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il parere della Commissione edilizia comunale è da considerarsi facoltativo.
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