Valutazione Impatto Ambientale (VIA): in vigore il D.Lgs. n. 104/2017
Entra in vigore oggi il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del...
Entra in vigore oggi il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017).
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017 vengono ridotti e dettagliati i tempi per la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Il “cuore” della nuova VIA è la possibilità, in alternativa a quella ordinaria, di poter richiedere per i progetti di competenza statale un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori "ambientali". Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono inoltre previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di responsabilità.
Per la fase dello ‘screening’ potrà essere presentato, come previsto dalla normativa europea, esclusivamente lo studio preliminare ambientale, mentre per la procedura di VIA vera e propria, sempre in linea con quanto richiesto dalla direttiva europea, si potranno presentare elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio, almeno equivalente al progetto di fattibilità o, comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. In qualsiasi momento potrà essere attivata con l’autorità competente una fase di confronto per definire il livello di dettaglio degli elaborati necessari. Sarà poi possibile richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto (il ‘pre-screening’) per individuare la corretta procedura da avviare: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti eolici. Importante novità è anche la razionalizzazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni: vengono attratte a livello statale le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare. Una norma transitoria ad hoc consente, infine, l’applicazione alle procedure in corso del nuovo sistema introdotto dalla riforma.
Altra novità della riforma è la riorganizzazione della Commissione VIA, che opera presso il Ministero dell’Ambiente, nella direzione di un miglioramento delle performances e per l’integrale copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sulle tariffe versate dai proponenti: proprio allo scopo di accelerare le istruttorie di competenza statale è stata prevista la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione. Il provvedimento determina anche la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, con l’eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa, ma anche l’ampliamento della partecipazione del pubblico attraverso il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica che può essere chiesta da comuni e associazioni. Proprio l’inchiesta nell’ambito del procedimento di VIA, assieme al dibattito pubblico previsto dal Codice dei contratti per la realizzazione dei progetti di grandi opere infrastrutturali, arriverà a determinare un nuovo meccanismo partecipativo senza eguali con il passato e tra i più avanzati d’Europa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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