Valutazione dei rischi e Autocertificazione, più tempo per le microimprese
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 è stata pubblicata la Legge 12 luglio 2012, n. 101 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del d...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 è stata
pubblicata la Legge 12 luglio 2012, n. 101 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel
settore dei trasporti e delle microimprese".
Con la conversione in legge del DL n. 57/2012 viene confermato l'art. 1, comma 2 che, per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
In particolare, l'art. 26 del TUSL (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), al comma 5 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano). Come previsto dal DL n. 57/2012, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
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Con la conversione in legge del DL n. 57/2012 viene confermato l'art. 1, comma 2 che, per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
In particolare, l'art. 26 del TUSL (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), al comma 5 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano). Come previsto dal DL n. 57/2012, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
A cura di Gabriele
Bivona
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