Valutazione dei rischi, nessuna sanzione se non si utilizzano le Procedure Standardizzate
Entrano ufficialmente in vigore domani 1 giugno 2013 le Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto l...
Entrano ufficialmente in vigore domani 1 giugno 2013 le
Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi di
cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (TUSL), previste dal Decreto interministeriale 30
novembre 2012.
Nonostante l'art. 1, comma 388 della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per il 2013) posticipava al 30 giugno 2013 l'entrata in vigore delle procedure standardizzate, in realtà le stesse entrano in vigore ufficialmente a partire dall'1 giugno 2013. Ricordiamo, infatti, che il termine inizialmente previsto per l'entrata in vigore delle procedure standardizzate doveva essere il 30 giugno 2012. Questa data è stata prorogata, una prima volta, con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, al 31 dicembre 2012 e una seconda volta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità" 2013), che modificava il comma 5 dell'art. 29 del TUSL in questo modo: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)".
Il decreto interministeriale 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, è entrato in vigore il 6 febbraio 2013. Dunque la dizione inserita nel comma 5, art. 29 del TUSL "...Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale..., vuol dire che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina il 31 maggio 2013.
Le sanzioni
Ma, a parte l'entrate in vigore delle procedure, a cosa si incorre in caso di mancata valutazione dei rischi tramite per procedure standardizzate?
Per rispondere a questa domanda è necessario fare un'opportuna premessa.
Le modalità per l'effettuazione della valutazione dei rischi sono stabilite dal Titolo I del TUSL ed in particolare dall'art. 29. La valutazione dei rischi è computo del Datore di Lavoro che, in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda, coinvolgerà i seguenti soggetti: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (ove previsto), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), i dirigenti e i preposti, i lavoratori e le eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali.
L'art. 55 del TUSL definisce le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.
Per quanto concerne il mancato adempimento della valutazione dei rischi (art. 29, comma 1), il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
In caso di mancata custodia del documento di valutazione dei rischi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29, comma 4), è prevista per il datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro.
Per quanto concerne, invece, la mancata valutazione dei rischi attraverso le procedure standardizzate (art. 29, comma 5), l'art. 55 del TUSL non prevede nessuna sanzione. Dunque, è presumibile che non essendo più valida l'autocertificazione, nulla osta ad effettuare la valutazione dei rischi attraverso i metodi tradizionali o le procedure standardizzate. Ciò che conta è che la valutazione dei rischi sia effettuata per non incorrere nelle sanzioni previsti per il mancato adempimento.
Nonostante l'art. 1, comma 388 della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per il 2013) posticipava al 30 giugno 2013 l'entrata in vigore delle procedure standardizzate, in realtà le stesse entrano in vigore ufficialmente a partire dall'1 giugno 2013. Ricordiamo, infatti, che il termine inizialmente previsto per l'entrata in vigore delle procedure standardizzate doveva essere il 30 giugno 2012. Questa data è stata prorogata, una prima volta, con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, al 31 dicembre 2012 e una seconda volta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità" 2013), che modificava il comma 5 dell'art. 29 del TUSL in questo modo: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)".
Il decreto interministeriale 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, è entrato in vigore il 6 febbraio 2013. Dunque la dizione inserita nel comma 5, art. 29 del TUSL "...Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale..., vuol dire che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina il 31 maggio 2013.
Le sanzioni
Ma, a parte l'entrate in vigore delle procedure, a cosa si incorre in caso di mancata valutazione dei rischi tramite per procedure standardizzate?
Per rispondere a questa domanda è necessario fare un'opportuna premessa.
Le modalità per l'effettuazione della valutazione dei rischi sono stabilite dal Titolo I del TUSL ed in particolare dall'art. 29. La valutazione dei rischi è computo del Datore di Lavoro che, in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda, coinvolgerà i seguenti soggetti: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (ove previsto), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), i dirigenti e i preposti, i lavoratori e le eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali.
L'art. 55 del TUSL definisce le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.
Per quanto concerne il mancato adempimento della valutazione dei rischi (art. 29, comma 1), il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
In caso di mancata custodia del documento di valutazione dei rischi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29, comma 4), è prevista per il datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro.
Per quanto concerne, invece, la mancata valutazione dei rischi attraverso le procedure standardizzate (art. 29, comma 5), l'art. 55 del TUSL non prevede nessuna sanzione. Dunque, è presumibile che non essendo più valida l'autocertificazione, nulla osta ad effettuare la valutazione dei rischi attraverso i metodi tradizionali o le procedure standardizzate. Ciò che conta è che la valutazione dei rischi sia effettuata per non incorrere nelle sanzioni previsti per il mancato adempimento.
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