Valutazione di impatto ambientale (VIA) su un impianto di produzione di energia eolica: nuova sentenza del TAR
L'adozione della valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica rientra tra le competen...
L'adozione della valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica rientra tra le competenze della Regione Molise (legge regione Molise 24 marzo 2000, n. 21, art. 8, comma 2)
Lo ha ricordato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise con la sentenze n. 15 del 15 gennaio 2018 resa in riferimento a un ricorso presentato per l'annullamento di una delibera della G.R. del Molise recante giudizio negativo di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla ricorrente alla Regione Molise di autorizzazione unica e sulla connessa istanza di valutazione di impatto ambientale, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto eolico ed opere elettriche connesse.
Il Tar ha ricordato che secondo il Giudice delle leggi (3 maggio 2013, n. 81) la disposizione della legge regionale che appunta sulla Giunta regionale la competenza ad adottare la VIA “non appare irragionevole, anche in considerazione della particolare complessità della VIA. In quest’ultimo atto, infatti, a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto, che rientrano nell’attività di gestione in senso stretto e che vengono realizzate nell’ambito della fase istruttoria, possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che – nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell’ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico – assumono indubbiamente un particolare rilievo politico. In ragione di ciò, il riparto di competenze previsto dalla disposizione censurata, in un ambito caratterizzato da un intreccio di attività a carattere gestionale e di valutazioni di tipo politico, non viola l’art. 97 Cost.”.
Anche nel caso della disciplina della Regione Molise, la Giunta è chiamata ad adottare la Valutazione di Impatto Ambientale sulla base di un’istruttoria tecnica compiuta da un organo tecnico composto dai responsabili dei servizi tecnici della Regione, con ciò replicando l’assetto di competenze ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la pronuncia appena riportata: né la circostanza che con la delibera contestata non sia stata introdotta alcuna modifica regolamentare conduce all’esclusione della competenza della Giunta, atteso che la distinzione tra atti di indirizzo politico e di gestione amministrativa non si identifica in quella tra atti regolamentari o generali e provvedimenti riferiti ad un caso specifico, ben potendo atti di tale ultima tipologia concorrere ad esprimere l’indirizzo politico dell’ente e quindi essere adottati, come nel caso di specie, dall’organo a tal fine competente.
In particolare, secondo i giudici del TAR e ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (in allegato), nella Regione Molise rientra nella competenza della Giunta regionale l’adozione della valutazione di impatto ambientale sul progetto di realizzazione di impianto di produzione di energia eolica. Nel caso di valutazione di impatto ambientale negativa sul progetto di realizzazione di impianto di produzione di energia eolica, la stessa non deve essere preceduta dal preavviso di rigetto, non trattandosi di provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto stesso.
Lo strumento della conferenza dei servizi unitaria a cui devono essere necessariamente presenti tutti i soggetti pubblici aventi titolo a pronunciarsi sulla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili è stato prescelto dal legislatore non solo in funzione di semplificazione del procedimento e di garanzia di una sua maggiore celerità ma in special modo perché tutti i soggetti pubblici coinvolti abbiano modo di maturare il proprio parere nella piena consapevolezza del complesso degli elementi di valutazione addotti da tutti i partecipanti in modo che la valutazione finale di sintesi di competenza dell’autorità procedente sia sostenuta da una istruttoria per quanto possibile completa e, comunque, non deve essere privata di alcun apporto previsto dalle norme dello specifico procedimento.
La diffusione degli impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (nella specie, impianto di produzione di energia eolica) è un obiettivo fondamentale per garantire l’approvvigionamento energetico con un minor impatto ambientale rispetto a quello conseguente allo sfruttamento delle fonti di produzione di tipo fossile e per raggiungere tale obiettivo è stato introdotto un meccanismo procedimentale di autorizzazione semplificata, in funzione del c.d. sviluppo sostenibile (direttiva 2001/77/CE: considerando 1), con il quale si designa quel modello di evoluzione che non assegna incondizionato valore al progresso scientifico, economico e sociale, ma ci si sforza di contemperare questi obiettivi con la tutela dell’ambiente nella consapevolezza, oramai acquisita anche nella legislazione degli ultimi decenni, che lo sviluppo non è un valore assoluto e che può essere anche limitato allorché ponga a rischio il primario valore della salute che, anche da un punto di vista logico, non può non avere prevalenza sulla promozione del benessere in quanto la conservazione dell’ecosistema costituisce un presupposto necessario di quest’ultimo.
L’Amministrazione, nell’ambito del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di impianto di produzione di energia eolica non può precludere in via generale per intere aree la realizzazione di tali impianti, essendo chiamata a compiere una valutazione specifica ed individualizzata della singola istanza senza applicare una nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori, ma compiendo una valutazione in concreto che tenga conto quindi di tutte le circostanze fattuali del caso, astenendosi da giudizi astratti, sconnessi cioè dalle caratteristiche specifiche della singola intrapresa.
La sottrazione di intere aree all’installazione di impianti di produzione da energie rinnovabili può avvenire solo per effetto di vincoli di tipo normativo ovvero per effetto di scelte di tipo pianificatorio adottate con lo speciale procedimento previsto dalle Linee Guida nazionali approvate con d.m. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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