Varianti in corso d’opera: In una circolare le linee guida

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2016 è stata pubblicata la Circolare 1 febbraio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutt...

26/02/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2016 è stata pubblicata la Circolare 1 febbraio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità recante “Linee guida “Varianti in corso d’opera”. Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 Varianti in corso d’opera. Art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Chiarimenti interpretativi e modalità procedurali”.

La circolare è stata predisposta a seguito dell’obbligo di comunicazione e/o trasmissione delle perizie di variante, introdotto dall’art. 37 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

Nella circolare viene precisato che

  • le comunicazioni di cui al 2° comma del citato articolo 37 devono essere inviate al Dipartimento regionale tecnico, presso il quale sono state ricondotte le competenze relative alla sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
  • in relazione agli adempimenti previsti dal citato art. 37, non sussiste alcun obbligo di trasmissione delle varianti al Dipartimento regionale tecnico, restando assolto ogni adempimento previsto dal 2° comma dello stesso articolo con la sola comunicazione al sistema SIMOG, entro il temine di giorni 30, dell’introduzione di perizia di variante.

Il Dipartimento regionale tecnico, effettuerà l’attività di vigilanza, sulla scorta di un’attività istruttoria basata sulla check-list riportata nel  Comunicato del Presidente ANAC 24 novembre 2014 e nel caso in cui l’attività ispettiva promossa dal Servizio di vigilanza oppure richiesta dall’Assessorato finanziatore dell’intervento verta sulla presunta illegittimità della variante sarà richiesta alla stazione appaltante la trasmissione della seguente documentazione:

  • progetto esecutivo;
  • trasmissione integrale della perizia di variante;
  • atto di validazione;
  • apposita relazione del responsabile del procedimento;
  • quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
  • atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
  • verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
  • relazione del direttore dei lavori ex art. 161, comma 3, D.P.R. n. 207/2010;
  • ogni documento ritenuto utile dall’organo di vigi- lanza o ispettivo.

Sempre nella circolare vengono trattati i seguenti 4 casi:

  • varianti in aumento senza limite di spesa (perizia di variante c.d. suppletiva);
  • varianti non varianti;
  • varianti per migliorare la qualità e la funzionalità dell’opera;
  • varianti in diminuzione.

Per quanto concerne il quadro di raffronto (o comparativo), la circolare si sofferma sulle modalità di redazione ed interpretazione dello stesso visto che è, certamente, uno degli elaborati essenziali a corredo della perizia in cui sono riassunte le quantità delle singole lavorazioni previste nella perizia stessa raffrontate per ogni singola voce con quelle previste nel progetto originario.

Nella circolare viene precisato che il quadro di confronto è indispensabile sia per stabilire la legittimità di introduzione delle varianti che per determinarne la ricaduta sugli aspetti contrattuali nei confronti dell’esecutore. Spesso a causa della necessità di reperire le somme all’interno del quadro economico per l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive impreviste che si manifestano necessarie le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di ordinare una contestuale diminuzione dei lavori.

Tale modalità di esercizio dello ius variandi si esercita, nella quasi totalità dei casi, con la redazione di un unico quadro di raffronto mentre è parere del Dipartimento regionale tecnico che per ogni tipologia di variante debba essere redatto specifico quadro di raffronto, o comunque che il quadro di raffronto sia articolato in più sezioni (una per ogni tipologia di variante), riportante i discostamenti parziali. Laddove il discostamento parziale dovesse essere maggiore del 20% dell’importo contrattuale, si dovrà procedere con le modalità indicate al comma 13 dell’art. 161 del Regolamento n. 207/2010 e tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi commi 14 e 15.

Per valutare se l’introduzione della perizia di variante comporti un pregiudizio per l’appaltatore e sia pertanto necessario esperire la procedura di cui ai commi 16 e 17 dell’art. 161 Regolamento n. 207/2010, il quadro di raffronto dovrà anche essere articolato in tanti capitoli quante sono le categorie di lavorazioni omogenee, riportando per ogni capitolo il discostamento percentuale calcolato precisando che per lavorazioni omogenee sono da intendersi le lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell’allegato A del Regolamento n. 207/2010 nonché le categorie di lavoro indicate nell’articolo 132, comma 3, del codice dei contratti.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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