Visite periodiche D.Lgs. 81/2008: Sulla Gazzetta ufficiale il Decreto con l’elenco dei soggetti abilitati
Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 31 luglio 2013 recante il sesto elenco, di cui al punto 3.7 dell...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013 è stato
pubblicato il Decreto Dirigenziale 31 luglio 2013 recante il
sesto elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11
aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e
integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
. Il citato elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013.
Ricordiamo che nel comma 11 dell’articolo 71 del D.lgs. n. 81/2008 nell’ultimo testo sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto “Del Fare”), non ancora convertito in legge, viene precisato che il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del ciatto D.Lgs. n. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 del citato art.71. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 del citato art. 71 in cui viene precisato, anche, che i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13 del citato art. 71. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
. Il citato elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013.
Ricordiamo che nel comma 11 dell’articolo 71 del D.lgs. n. 81/2008 nell’ultimo testo sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto “Del Fare”), non ancora convertito in legge, viene precisato che il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del ciatto D.Lgs. n. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 del citato art.71. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 del citato art. 71 in cui viene precisato, anche, che i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13 del citato art. 71. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
DecretoLink Correlati
Ministero LavoroIL NOTIZIOMETRO