Zone sismiche: disciplina antisismica applicabile a tutte le costruzioni

La disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni in zona sismica a prescindere dai materiali impiegati, dalle relative strutture nonché dalla natu...

10/10/2018

La disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni in zona sismica a prescindere dai materiali impiegati, dalle relative strutture nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 42818/2018 con la quale ha rigettato un ricorso presentato contro una decisione che aveva condannato il ricorrente per violazione degli artt. 83, 93 e 95 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) per dei fatti accertati nel 2014.

Nel ricorso in cassazione, il ricorrente ha contestato la condanna perché secondo lui il fatto non costituisce reato, essendo la struttura costruita con materiale prefabbricato e dunque non qualificabile come opera edilizia sottoposta alla disciplina antisismica. Per questo ha richiesto l'annullamento dell'ordine di demolizione, sia perché nelle more del processo è stata deposta richiesta di sanatoria, sia perché il medesimo manufatto era oggetto di altro procedimento penale nel quale è stato disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

La decisione della Corte di Cassazione

Nel merito, gli ermellini hanno ricordato che la disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità, a prescindere dai materiali e dalle relative strutture nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche.

In tal senso i giudici hanno ricordato una sentenza riguardante una piscina prefabbricata con la quale era stato ammesso che "Le disposizioni antisismiche previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, anche quando si impieghino per la realizzazione delle opere elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura e al cemento armato").

Conseguenza della decisione della Corte di Cassazione è la correttezza dell'ordine di demolizione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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