Abusi edilizi e ampliamenti: la demolizione è inevitabile
La Corte di Cassazione chiarisce l'ambito di applicabilità della sanzione alternativa alla demolizione (fiscalizzazione dell'abuso) in caso di ampliamento
La normativa edilizia ordinaria (il d.P.R. n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia) dispone delle specifiche sanzioni in funzione della "gravità" e della tipologia di abuso edilizio. Sanzioni che spesso sono "confuse" tra loro e che per questo generano, come spesso accade in questo ambito, contenzioni e tanto lavoro per avvocati e tribunali.
Abusi edilizi: nuovo intervento della Cassazione
È quello che accade, ad esempio, quando si “confondono" gli articoli 31 e 34 del Testo Unico Edilizia che normano rispettivamente le sanzioni in caso di:
- interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
- interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
L'argomento è stato correttamente inquadrato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2920 del 25 gennaio 2023 che ci consente di consolidare alcuni principi chiave che è sempre bene ricordare.
Nel caso di specie, viene contestato un ordine di demolizione comminato su un ampliamento abusivo realizzato su un edificio legittimo. Ordine di demolizione emesso ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 perché l'abuso è stato considerato un intervento realizzato in assenza di permesso di costruire.
Secondo il ricorrente, invece, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 34 del Testo Unico Edilizia, con la conseguenza che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto valutare la sanzione alternativa alla demolizione (fiscalizzazione dell'abuso), così come previsto al comma 2 che dispone:
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Ampliamento senza titolo
I giudici di Cassazione hanno, però, confermato l'operato della pubblica amministrazione e le decisioni dei precedenti gradi di giudizio, rilevando che le opere contestate sono state realizzate in totale assenza di permesso di costruire perché in ampliamento di una struttura preesistente, così escludendo la riconducibilità delle stesse alla fattispecie di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380/01.
Il riferimento all'art. 34, infatti, presuppone che l'esecuzione delle opere siano state realizzate in parziale difformità di un permesso di costruire rilasciato. Ai fini della applicabilità del citato art. 34 si deve trattare di casi in cui, rilasciato un permesso di costruire, la relativa e complessiva esecuzione, entro i termini di efficacia del permesso medesimo, si connoti per taluni interventi in difformità.
Ne consegue che la predetta disposizione non può invocarsi per i casi in cui, pur preesistendo un immobile, realizzato in conformità con valido permesso di costruire, si effettuino, al di fuori ormai della vigenza del citato titolo abilitativo, altre opere, anche se materialmente connesse alla primigenia struttura.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 25 gennaio 2023, n. 2920IL NOTIZIOMETRO