Abusi edilizi e ampliamenti: è possibile sospendere la demolizione?
La Corte di Cassazione chiarisce quali sono i presupposti per sospendere o revocare un ordine di demolizione
Ordinanze di demolizione e istanze di condono edilizio. Due elementi che insieme hanno generato una quantità enorme di interventi da parte della giurisprudenza, soprattutto quando è chiamata a chiarire quando un'istanza di condono edilizio (o di sanatoria ordinaria) possono condurre alla sospensione se non la revoca di un ordine di demolizione.
Condono edilizio e sospensione dell'ordine di demolizione: interviene la Cassazione
Ed è proprio di questo di cui si parla nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20939 del 27 maggio 2021 intervenuta in merito al ricorso presentato dal proprietario di un manufatto ampliato abusivamente su cui pende da oltre 20 anni un'ordinanza di demolizione. Secondo il ricorrente, i giudici di primo e secondo grado non avrebbero correttamente valutato i fatti e per questo ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione.
Le funzioni del giudice dell'esecuzione
Ormai sono chiare le funzioni assegnate al giudice dell'esecuzione che deve operare una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura di condono. In particolare, è principio consolidato per cui il giudice dell'esecuzione deve operare un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura di condono ed, in particolare, deve:
- accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
- nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
Spiega la corte di Cassazione: "Il potere-dovere del giudice di valutazione dell'atto abilitativo deve avere ad oggetto anche eventuali provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poiché il mancato effetto estinto non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità o meno del provvedimento, alla quale consegue la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato, in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo".
La sospensione della demolizione
Sono chiari i giudici su questo punto: la demolizione di un manufatto abusivo può essere sospesa o revocata quando risulta "assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria".
Nel caso analizzato, invece, nel provvedimento viene espressamente detto che non esistono le condizioni per revocare o sospendere l'ordine di demolizione per il mancato ottenimento del provvedimento di condono o concessione in sanatoria, "dopo aver accertato che il contenzioso attivato dal ricorrente preso i competenti organi della giustizia amministrativa era stato abbandonato". Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 27 maggio 2021, n. 20939IL NOTIZIOMETRO