Abusi edilizi: la Cassazione sui destinatari dell'ordine di demolizione
L'ordine ha natura oggettiva ed è rivolto a chiunque sia in rapporto qualificato con il bene, anche se non responsabile dell'abuso
Demolizione d'ufficio: a chi spettano le spese?
Resta fermo che, in caso di demolizione eseguita d'ufficio, le relative spese sono a carico del responsabile dell'abuso purché, precisano i Giudici amministrativi, colui che abbia acquistato a titolo particolare la proprietà dell'immobile non abbia in alcun modo partecipato, conosciuto o beneficiato dell'illecito edilizio, in quanto:
- a) l'acquirente in mala fede che conosceva l'abuso e/o ne ha tratto beneficio (scontandolo sul prezzo) si pone in una situazione di corresponsabilità che lo rende passibile del medesimo trattamento sanzionatorio previsto per i soggetti individuati dall'art. 29 del t.u.e.;
- b) in contesti in cui la buona fede non emerga ex actis la relativa dimostrazione compete al proprietario.
Il principio affermato dal Consiglio di Stato riguarda la applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal comma 4-bis dell'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis) d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in caso di inottemperanza alla ingiunzione a demolire. Il comma 4-bis, infatti, stabilisce che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
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