Abusi edilizi: la Cassazione sulla fiscalizzazione
Gli ermellini distinguono tra i casi in cui è consentita o no l’applicazione della sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria
In caso di ordine di demolizione, la sostituzione con la sanzione pecuniaria, ossia la cd. “fiscalizzazione dell’abuso” è concessa soltanto in alcune circostanze ben definite e sempre in fase di esecuzione.
Fiscalizzazione abusi edilizi: la sentenza della Cassazione
Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16036/2022, a seguito del ricorso presentato contro un'ordinanza di demolizione relativa a una costruzione abusiva, consistente nella realizzazione di un piano aggiuntivo di 50 mq sopra un’abitazione. Secondo il ricorrente, la demolizione sarebbe stata impossibile senza compromettere l'intero piano sottostante; inoltre per la costruzione era anche stato richiesto il condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, ancora non ancora definito a causa dell'inerzia della Soprintendenza nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Nel valutare il caso, la Cassazione ha ricordato il consolidato insegnamento consolidato della Corte stessa secondo cui, in tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione, qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva ( cd. "fiscalizzazione" di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, rimanendo esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo.
Inoltre la "fiscalizzazione" non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, come nel caso in esame, perché queste non possono essere mai essere ritenute "in parziale difformità", atteso che tutti gli interventi realizzati al suo interno eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato.
Infine, l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato e in ogni caso, il pericolo di danni alla struttura portante del primo piano è genericamente dedotto come "possibile", non come evenienza certa conseguente al ripristino dello "status quo". Ed è proprio per questo che l’eventuale fiscalizzazione viene decisa soltanto in fase di esecuzione della demolizione.
Abusi in zona vincolata
Infine, per quanto riguarda l’eventuale sanabilità degli abusi, gli ermellini hanno ribadito che per le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in totale assenza di permesso di costruire, il condono di cui all'art. 32, commi 25 e segg., d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, non è consentito, essendo possibile condonare solo gli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del D.L. stesso e che riguardano interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l'ordine di demolizione per abusi edilizi realizzati in zona vincolata.
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