Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sul procedimento di demolizione
Il Consiglio di Stato ha ribadito alcuni importanti concetti relativi alla natura dell’ordine di demolizione degli abusi edilizi. Vediamo quali
Gli interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, hanno come unica conseguenza l’ordine di demolizione che risulta essere un atto dovuto, vincolato e la cui motivazione discende direttamente dall’abusività dell’opera.
Proprio per questo motivo, la giurisprudenza amministrativa ha definito un principio consolidato a mente del quale al sussistere di opere abusive la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare l'ordine di demolizione, dalla cui natura vincolata non necessita che venga preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Abusi edilizi e ordine di demolizione: nuova sentenza del Consiglio di Stato
L’argomento è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza 5 luglio 2024, n. 5968 resa in riferimento all’appello presentato per la riforma di una decisione di primo grado che a sua volta aveva confermato l’ordinanza emessa da un Comune per la demolizione di opere edilizie ritenute abusive.
L'appello è basato su 4 motivi di presunta erroneità:
- mancata comunicazione dell’avvio del Procedimento: il ricorrente sostiene che l'ordinanza di demolizione non poteva essere emessa senza un previo avviso;
- inadeguata motivazione del provvedimento demolitorio: si contesta l'ordinanza nella parte in cui “sembrerebbe” non fosse chiara se la sanzione demolitoria fosse dovuta all'assenza del titolo edilizio o al divieto di costruzione nell'area interessata;
- violazione del principio di proporzionalità: si sostiene che l'ordinanza imponesse la demolizione indiscriminata dell’intero immobile senza alcuna possibilità di ripristinare parte delle opere;
- scelta delle sanzioni: per ultimo il ricorrente sostiene che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare gli aspetti pregiudizievoli derivanti dalla demolizione prima di decidere la sanzione.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 5 luglio 2024, n. 5968IL NOTIZIOMETRO