Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sul procedimento di demolizione

Il Consiglio di Stato ha ribadito alcuni importanti concetti relativi alla natura dell’ordine di demolizione degli abusi edilizi. Vediamo quali

di Redazione tecnica - 16/07/2024

La decisione del Consiglio di Stato

La risposta del Consiglio di Stato (chiaramente) non poteva che essere di rigetto. Abbiamo già ricordato in premessa la natura dell’ordine di demolizione da cui discendono le considerazioni che seguono e che confermano di fatto la precedente decisione del TAR:

  1. mancata comunicazione dell’avvio del procedimento:
    • secondo il Consiglio di Stato, l'ordine di demolizione di un abuso edilizio non richiede un avviso ex art. 7 della legge 241/1990. Trattandosi di un atto dovuto e vincolato dalla legge, non è necessaria la notifica preventiva al proprietario.
  2. inadeguata motivazione del provvedimento:
    • l'ordinanza di demolizione risulta sufficientemente motivata perché specifica le opere prive di titolo edilizio e quelle realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Pertanto, non sussisteva un deficit di motivazione.
  3. violazione del principio di proporzionalità:
    • il Consiglio di Stato ha ribadito che l'amministrazione non è tenuta a disarticolare l'ordinanza sanzionatoria. Le opere abusive erano parte di un intervento unitario che comprometteva l'assetto del territorio, giustificando una visione complessiva e unitaria della sanzione.
  4. scelta delle sanzioni:
    • gli interventi privi di permesso di costruire, in difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, che comportano aumenti di cubatura in aree vincolate, sono inderogabilmente soggetti ad ordinanza di demolizione secondo quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In questo caso non vi è alcuna possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione alternative (la c.d. fiscalizzazione dell'abuso prevista agli artt. 33, 34 e 38 del TUE).
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