Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sul procedimento di demolizione
Il Consiglio di Stato ha ribadito alcuni importanti concetti relativi alla natura dell’ordine di demolizione degli abusi edilizi. Vediamo quali
Conclusioni
La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce alcuni concetti ormai pacifici che dovrebbero guidare non solo l’azione amministrativa ma anche i privati nella scelta consapevole degli interventi edilizi da realizzare in considerazione della rigorosa applicazione della normativa edilizia.
Tra questi concetti appare opportuno ricordare:
- la rigorosità delle regole edilizie per contrastare l'abusivismo Edilizio: come anticipato, benché in alcuni casi la normativa consente la sanatoria o la sanzione alternativa alla demolizione, nel caso di interventi privi di permesso di costruire, in totale difformità o con variazione essenziale, a maggior ragione se realizzati in area con vincolo paesaggistico, l’unica possibilità è la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi;
- la sanzione demolitoria non ha tempo: non esiste la prescrizione per l’ordine di demolizione e il tempo non sana l’abuso edilizio che può essere sempre sanzionato da parte della pubblica amministrazione;
- la natura dell’ordine di demolizione: non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; l’ordine di demolizione non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
- il principio di proporzionalità: la valutazione di un abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate con la conseguenza che non è possibile scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante considerato, ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 5 luglio 2024, n. 5968IL NOTIZIOMETRO