Abusi edilizi maggiori: le diverse possibilità di sanatoria dopo il Salva Casa
Con la conversione in legge del Decreto Salva Casa, il legislatore ha previsto un doppio binario per sanare gli interventi di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Rimozione o demolizione delle opere abusive
Accertato l’abuso edilizio, il “tecnico” comunale eleva al proprietario e al responsabile delle opere arbitrariamente realizzate ordinanza per la rimozione o per la demolizione, nei cui contenuti indica l’area acquisita di diritto al patrimonio gratuito del Comune.
Al responsabile dell’abuso viene assegnato un termine di novanta giorni rispetto all’ingiunzione affinché demolisca e ripristini lo stato dei luoghi, termine che, con le modifiche introdotte dalla Legge n. 105/2024, potrà essere prolungato fino a duecentoquaranta giorni in casistiche specifiche.
La proroga è concessa dal Comune con atto motivato, come testualmente recita il comma 3 dell’art.31, da “serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine”.
Documenti Allegati
Legge n. 105/2024INDICE
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