Abusi edilizi maggiori: le diverse possibilità di sanatoria dopo il Salva Casa
Con la conversione in legge del Decreto Salva Casa, il legislatore ha previsto un doppio binario per sanare gli interventi di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Sanzioni amministrative pecuniarie e penali
L’inottemperanza alla demolizione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo minimo di euro duemila e massimo di euro ventimila, fatte salve ulteriori misure e sanzioni disposte da normativa vigente, tali importi possono essere aumentati secondo disposizioni regionali, le quali potranno anche stabilire siano periodicamente ripetute se permane l’inottemperanza all’ordine di demolizione. La sanzione è sempre irrogata nella misura massima di euro ventimila se l’abuso edilizio è realizzato su aree e su immobili assoggettati a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica, o assoggettati a tutela per i boschi e le zone montane, o, ancora, per i beni di uso civico dei comuni, delle frazioni e delle associazioni, o vincolati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, o soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
È previsto per il funzionario comunale che emani tardivamente, rispetto ai termini di giorni novanta o di giorni duecentoquaranta, il provvedimento sanzionatorio, la valutazione della performance lavorativa dal punto di vista della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile, oltre l’eventuale applicazione delle sanzioni penali.
Il ricavato delle sanzioni spetta al comune ed è destinato sia alla demolizione che alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, sia all’acquisizione gratuita dell’immobile, nonché alle attrezzature per le aree di verde pubblico.
Come previsto all’art. 2, comma 1, del Decreto Salva Casa, un terzo delle suddette entrate saranno destinati alle seguenti finalità:
- demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile;
- completamento o demolizione delle opere pubbliche comunali inserite nell’elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute di cui all’art. 44-bis del DL n. 201/2011; si dovrà altresì tenere conto dei criteri di adattabilità delle opere in oggetto ai fini del loro riutilizzo, nonché dei criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera, secondo quanto stabilito dal citato art. 44-bis, al comma 5 (tale finalità è stata introdotta nel corso dell’esame alla Camera);
- realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati (secondo una specificazione introdotta dalla Camera) all'incremento dell'offerta abitativa;
- riqualificazione di aree urbane degradate;
- recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione;
- iniziative economiche, sociali, culturali;
- recupero ambientale;
- consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.
Relativamente al completamento o demolizione delle opere pubbliche comunali inserite nell’elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, si ricorda che l’art. 44-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, prevede l’istituzione di un elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, articolato a livello regionale mediante l’istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
Per "opera pubblica incompiuta" si intende l’opera che non è stata completata:
- per mancanza di fondi;
- per cause tecniche;
- per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- per liquidazione giudiziale dell’impresa appaltatrice;
- per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
Il comma 2 del medesimo art. 44-bis stabilisce che debba intendersi “incompiuta” anche l’opera pubblica non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.
Le sanzioni penali da applicare sono quelle per il reato di cui all’art. 44 “Sanzioni penali” con sentenza di condanna, oltre all’ordine di demolizione nel caso in cui non ottemperato.
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