Abusi edilizi maggiori: le diverse possibilità di sanatoria dopo il Salva Casa

Con la conversione in legge del Decreto Salva Casa, il legislatore ha previsto un doppio binario per sanare gli interventi di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

La vendita del bene acquisito gratuitamente al patrimonio comunale

Le modifiche introdotte al comma 5 dell’articolo 31 del d.P.R. n. 380/2001 dal Decreto Salva Casa, vigenti dal 30 maggio al 27 luglio 2024, e successivamente dalla sua legge di conversione, vigente dal 28 luglio, prepongono facoltà per il Comune di vendere l’immobile acquisito gratuitamente.

Premessa la demolizione delle opere abusive acquisite, come esplicata nei paragrafi precedenti, la norma in questione prevede che con Delibera del Consiglio Comunale si dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici.

Nel caso in cui l’opera, previo conseguimento ai sensi della L.241/1990, art.17-bis, degli assensi, nulla osta, concerti da parte delle amministrazioni preposte al vincolo, non risulti contrastante con “rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico”, il comune può vendere il bene e l’area di sedime.

L’alienazione avviene ai sensi della L.127/1997, art.12, comma 2, che testualmente recita: “I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato”.

Il valore dell’immobile oggetto di alienazione viene stabilito dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è decurtato dei costi occorrenti per la rimozione delle opere abusive, a tal fine il contratto di compravendita assume una forma “sospensiva” che viene meno nel momento in cui l’acquirente provvede alla demolizione o alla rimozione. È, inoltre, disposto il responsabile dell’abuso non possa partecipare alla procedura di vendita.

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