Abusi edilizi: occhio ai raster di Google Earth
Sulla valutazione di un abuso edilizio conta la data di realizzazione dell’intervento per la quale il Consiglio di Stato conferma la rilevanza a fini probatori delle risultanze di Google Earth
Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione: cosa cambia per la demolizione
Relativamente al secondo e terzo punto viene contestato che il TAR si sarebbe illegittimamente discostato dalla qualificazione dell’intervento operata dall’amministrazione che ha sussunto le opere nella categoria di “ristrutturazione edilizia” e non in quella di “nuova costruzione”. Trattandosi di ristrutturazione edilizia e in ossequio al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, l’amministrazione avrebbe dovuto sanzionare l’intervento ai sensi dell’art. 33 e non dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
I giudici del Consiglio di Stato, riprendendo le definizioni contenute nell’art. 3, comma 1 del TUE, hanno ricordato che nella nozione di nuova costruzione possono rientrare anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell’immobile, si sia realizzata una modifica radicale dello stesso. Per giurisprudenza costante, infatti, la ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle sue caratteristiche fondamentali, mentre laddove esso venga totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione.
Sul punto i giudici di secondo grado hanno rilevato che la qualifica dell’intervento in termini di ristrutturazione piuttosto che di nuova costruzione è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordinanza impugnata poiché la possibilità, contemplata dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, di applicazione della sanzione pecuniaria in sostituzione di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, sicché in questa fase tale profilo si palesa neutro rispetto all’intimazione ripristinatoria.
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