Abusi edilizi: quali lavori sono consentiti in attesa del condono?
Esistono delle opere realizzabili in pendenza di domanda di condono. Il TAR ricorda quali sono e perché non è possibile irrogare una sanzione demolitoria
Sebbene la presentazione di un’istanza di condono non autorizzi la realizzazione di lavori che possano rappresentare una reiterazione degli abusi edilizi, esistono dei casi in cui effettuare degli interventi è pienamente legittimo.
Lavori in pendenza di condono: quali sono consentiti?
Un esempio ne è il caso affrontato dal TAR Lazio con la sentenza del 16 dicembre 2024, n. 22648, con cui il giudice ha accolto il ricorso per l’annullamento di un ordine di demolizione relativo a lavori che sarebbero stati eseguiti in assenza di titoli edilizi e in pendenza di un’istanza di condono.
In particolare, la questione riguarda una veranda sulla quale, spiega il ricorrente, sarebbero stati eseguiti lavori di mero risanamento, oltre che di consolidamento del solaio esistente nell'appartamento per il quale era stata rilasciata l'autorizzazione sismica da parte della Direzione Regionale.
In riferimento alla veranda, si sarebbe trattato del rifacimento della copertura e della mera sostituzione degli infissi, interventi necessari a seguito di copiose infiltrazioni d’acqua.
Istanza di condono: ordine di demolizione possibile solo in presenza di ulteriori abusi
Si tratta di argomenti che hanno convinto il giudice, anche in base al riscontro fotografico tra l’ante e post lavori. Preliminarmente, il TAR ha evidenziato come per la veranda fosse stata presentata un’istanza di condono, che avrebbe precluso all’amministrazione l’irrogazione di sanzioni di qualsivoglia natura (artt. 38 e 44 legge n. 47/1985).
Sebbene in linea di principio non sia possibile consentire al soggetto in attesa del provvedimento di condono proseguire liberamente le lavorazioni abusive (“la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi”), qualora ciò avvenisse, l’amministrazione comunale non potrebbe pronunciarsi sulla domanda di condono, essendo tenuta a sanzionare le opere con l’ordinanza di demolizione.
Consentiti i lavori di conservazione e recupero dell'esistente
Tuttavia non può essere giuridicamente impedita al proprietario ogni attività edilizia avente ad oggetto il bene di sua appartenenza in attesa di condono, quando quest’ultimo subisca ammaloramenti e degrado causati dai guasti del tempo.
Ne deriva che sono legittimi gli interventi realizzati in pendenza di una domanda di condono quando sono qualificabili come lavori di conservazione e recupero dell’esistente, non potendo essere ammessi interventi che comportano una trasformazione sostanziale del bene al punto di alterarne l’identità, sicché l’autorità urbanistica si troverebbe a dover recuperare alla legalità un bene del tutto diverso da quello per il quale era stata richiesta la sanatoria.
Nel caso in esame, gli interventi che hanno riguardato la veranda (rimozione del vecchio manto di copertura danneggiato, rifacimento della nuova impermeabilizzazione e relativo rifacimento del manto di copertura con coppi del tipo “ alla romana”, sostituzione dei pilastrini di sostegno della copertura e del piano di posa dell’impermeabilizzazione, sostituzione degli infissi esterni) non incidono, né alterano l’oggetto dell’istanza di condono edilizio, non facendo, dunque, perdere alla veranda le tracce della propria identità sostanziale, al punto da comprometterne o, comunque, renderne problematica la condonabilità.
Tutte motivazioni che hanno portato ad accogliere il ricorso, annullando il provvedimento di demolizione, con conseguente possibile definizione del procedimento relativo all’istanza di condono.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO