Abusi edilizi: le responsabilità del direttore dei lavori
Il Consiglio di Stato ricorda che ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 anche il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere dell’abuso edilizio
Tra i tanti temi trattati dalla giurisprudenza nel caso di abusi edilizi vi è quello delle responsabilità contenuto nel Titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), Capo I (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Abusi edilizi e responsabilità: nuovo intervento del Consiglio di Stato
L'argomento è stato nuovamente affrontato dal Consiglio di Stato che con la sentenza n. 7227 del 24 luglio 2023 ci consente approfondire le responsabilità del direttore dei lavori nel caso di ordine di demolizione emesso ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico Edilizia ovvero in caso di interventi di ristrutturazione edilizia realizzata in assenza di permesso di costruire o in totale difformità.
Nel caso di specie, Roma Capitale ordinava al direttore dei lavori la demolizione di opere di ristrutturazione abusive (volume tecnico per serra captante e ampliamento di una finestra) realizzate su un immobile, con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000,00; contestualmente, veniva del pari sanzionato il proprietario responsabile.
Il ricorso
Dopo la bocciatura di primo grado, al Consiglio di Stato il direttore dei lavori aveva contestato che la sentenza del TAR avrebbe esteso a lui la responsabilità per l’abuso edilizio commesso dal proprietario-committente dell’immobile, tralasciando il fatto che il medesimo, una volta edotto delle continue irregolarità realizzate dal committente, interrompeva con questi ogni tipo di rapporto d’ordine professionale ed era del tutto estraneo agli abusi contestati. La circostanza poi che il proprietario non abbia ottemperato all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o sia incorso in ulteriori abusi, non estenderebbe a quest’ultimo la responsabilità per le opere realizzate in difformità, da ascrivere solo ed esclusivamente al proprietario dell’immobile.
Il Consiglio di Stato, confermando la tesi dei primi giudici, ha rilevato che in giudizio non sarebbe stato prodotto alcun atto ad escludere la responsabilità del direttore dei lavori. Non sussisterebbe prova che il direttore dei lavori abbia interrotto ogni tipo di rapporto d’ordine professionale col proprietario.
Le responsabilità del direttore dei lavori
Il Consiglio di Stato conferma, dunque, che anche il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere dell’abuso edilizio. Nel caso di specie, la sanzione pecuniaria è stata emanata in applicazione della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), la quale prevede, all’art. 12, comma 1, che la responsabilità per la commissione di abusi edilizi e l’obbligo per il pagamento delle connesse sanzioni pecuniarie grava anche sul direttore dei lavori (così come anche stabilito dall’art. 29, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001) e precisa poi, nell’art. 15, comma 3, che la sanzione pecuniaria de qua è irrogata in quanto sia accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, come avvenuto nel caso di specie.
Sul tema, il Consiglio di Stato ha ricordato la tesi per cui “Il legislatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico Edilizia)…ha configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo, a suo carico, un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo”.
Conclusioni
Appare utile ricordare il contenuto dell'art. 29 (Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività) del Testo Unico Edilizia a mente del quale:
- comma 1 - Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
- comma 2 - Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
- comma 3 - Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Così come prevede il comma 2, nel caso in cui il direttore dei lavori riscontri delle violazioni, per escludere la sua responsabilità dovrà contemporaneamente:
- fornire al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale motivata comunicazione della violazione stessa;
- rinunziare all'incarico.
Il tutto, chiaramente, in forma scritta (documentata), anche perché in caso contrario, oltre alla sanzione, il dirigente avrà l'onere di segnalare al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 24 luglio 2023, n. 7227IL NOTIZIOMETRO