Abusi edilizi: cos'è lo stato legittimo e come si perde?
Il Testo Unico Edilizia definisce lo stato legittimo di un immobile ma non l'abuso edilizio
L'ultimo anno e mezzo ha portato alla ribalta in Italia una delle più grandi problematiche di sempre, che tutti conoscono ma nessuno vuole affrontare: gli abusi edilizi.
L'abuso edilizio e lo stato legittimo nel Testo Unico Edilizia
Una problematica tanto difficile che fino a settembre 2020 (con la conversione in legge del D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni) nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) la parola "abuso edilizio" veniva citata una sola volta all'interno dell'art. 41 (Demolizione di opere abusive).
Con l'art. 10, comma 1, lettera d) del D.L. n. 76/2020 è stata poi aggiunta la definizione di "stato legittimo" (Art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia):
"Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia".
L'abuso edilizio dopo il Decreto Rilancio
Dopo l'avvento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), tutti ci siamo ricordati in Italia degli articoli 49 e 50 del Testo Unico Edilizia che riporto di seguito per comodità di chi deve leggere e capire.
Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto
con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente
annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste
dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello
Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano
per singola unità immobiliare il due per cento delle misure
prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli
allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano
regolatore generale e nei piani particolareggiati di
esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione
finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della
segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero
dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le
imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza
stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre
anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il
committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi
causa.
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di
sanatoria
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le
agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette
sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo
1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del
provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente
all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la
registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di
sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve
essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia
della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a
pena di decadenza dai benefìci, deve presentare al competente
ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento
definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel
caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i
fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso,
ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica
la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora
ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle
opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci
anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a
condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio
competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda
indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata
dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della
presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di
decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da
tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento
definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione
del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi
di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti
di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di
revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il
conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma
4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle
amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della
domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del
pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione
della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli
immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate.
Le conseguenze di un abuso
Dal combinato disposto dei due richiamati articoli di legge è possibile desumere alcune considerazioni:
- superbonus a parte (che ha una disciplina fiscale in deroga), non è possibile fruire di detrazioni fiscali per interventi realizzati su immobili che presentino degli abusi edilizi;
- in caso di sanatoria degli abusi produce automaticamente la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza.
Tra le altre cose, la Corte di Cassazione ha chiarito tante volte che qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria) effettuato su una costruzione abusiva il cui illecito non è stato sanato, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio.
Ciò significa che a monte di qualsiasi intervento, l'interessato (a maggior ragione se vuole fruire di una detrazione fiscale) deve verificare lo "stato legittimo" del suo immobile.
In questa verifica potrebbe risultare la presenza di abusi:
- sostanziali, che non possono essere sanati se non con demolizione o fiscalizzazione (se la demolizione non si può fare senza pregiudizio della eventuale parte conforme);
- formali, che possono essere sanati utilizzando le procedure di cui agli artt. 36 e 37 del TUE (doppia conformità).
La realizzazione, invece, di opere di edilizia libera oppure di interventi senza l'invio della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) non costituisce mai un abuso edilizio. Per le opere soggette a CILA, l'art. 6-bis del TUE edilizio lascia valida la possibilità della CILA tardiva dietro pagamento di una sanzione di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Stato legittimo: cos'è esattamente
Abbiamo già fornito la definizione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis del TUE, ma per essere ancora più precisi è possibile immaginare lo stato legittimo come la patente dell'automobile. Se si vuole guidare l'auto la patente bisogna sempre averla in corso di validità. Se dovesse scadere sapremmo sempre guidare ma in caso di controlli saremmo soggetti a sanzione.
Per un immobile è esattamente lo stesso. Lo stato legittimo si deve sempre avere e, in caso di realizzazione di un intervento è sempre bene affiancarsi ad un tecnico abilitato che ne valuti correttamente l'inquadramento normativo ed il relativo titolo edilizio necessario.
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