Abusi edilizi e vicinitas: niente ricorso senza notifica a proprietari limitrofi
Inammissibile il ricorso contro un ordine di demolizione se i soggetti interessati al mantenimento del provvedimento non ne siano a conoscenza
Nel processo amministrativo, un ricorso è inammissibile quando non venga notificato ai soggetti c.d. “controinteressati” e questo vale anche nel caso di contenziosi relativi ad abusi edilizi commessi da proprietari di immobili limitrofi.
Ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a., “qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge…”.
La qualità di controinteressato è infatti riconosciuta a chi, oltre ad essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto, in quanto questo di norma gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio (c.d. elemento sostanziale).
Ne consegue che controinteressato è quel soggetto che abbia un concreto interesse a che il provvedimento impugnato non venga annullato, così da conservare intatta la posizione giuridica di vantaggio conseguentemente acquisita. Rientrano in questa categoria i proprietari confinanti dell'area dove è stato realizzato un manufatto abusivo del quale è stata ordinata la demolizione dall'autorità competente, non in qualità di “generico vicino di casa", ma di soggetto il cui diritto di proprietà risulta direttamente leso da un'opera edilizia abusiva e conseguentemente è direttamente avvantaggiato dall'ordine di demolizione, vantando un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà su parti comuni.
Ricorso contro ordine di demolizione: a chi va notificato?
Sono questi i presupposti sulla base dei quali il TAR Sicilia, con la sentenza del 22 novembre 2024, n. 3878, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato contro l’ordine di demolizione di un cancello, realizzato in assenza di concessione o difformità o con variazioni essenziali dalla CILA, espressamente adottato ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e motivati, in parte, sulla ritenuta necessità di garantire la tutela di passaggio e di collegamento dell’area con la strada pubblica.
Come specificato dall’Amministrazione nel corso del giudizio, il proprietario del cancello non aveva notificato il ricorso anche ai proprietari degli immobili vicini e che più volte avevano segnalato la presenza del mnufatto, che ostacolava l’accesso a una strada di uso pubblico.
Passaggio che, secondo il TAR, configura l’interesse giuridicamente qualificato dei proprietari degli immobili limitrofi a conoscere l’esistenza del ricorso e alla conservazione dell'ordine di demolizione.
I giudici siciliani sottolineano infatti che, il tendenziale diniego del riconoscimento della qualità di controinteressato ai proprietari confinanti dell'area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo del quale è stata ordinata la demolizione dall'autorità competente, va temperato nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte non già a un "generico vicino di casa", ma a un soggetto il cui diritto di proprietà risulta direttamente leso da un'opera edilizia abusiva e conseguentemente è direttamente avvantaggiato dall'ordine di demolizione, vantando un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà su parti comuni.
Abusi edilizi: l'interesse giuridicamente qualificato dei proprietari limitrofi
Nel caso in esame, i soggetti segnalanti, erano agevolmente identificabili quali controinteressati conisderato che il responsabile dell'abuso era stato destinatario di un precedente contenzioso per la reintegra nel possesso della servitù di passaggio, e avevano, infine, segnalato al Comune la recente attività di chiusura del tratto di strada.
Emerge quindi che i vicini avevano già segnalato la chiusura della strada all’ente e soprattutto che, dal ripristino dello stato dei luoghi, deriva un vantaggio diretto, in capo agli stessi, il cui diritto di proprietà risulta leso direttamente dal manufatto di cui era stata denunciata l'abusiva realizzazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ai soggetti qualificabili come controinteressati in quanto:
- agevolmente identificabili dall’ordine di demolizione (avendo gli stessi sollecitato la contestata attività provvedimentale), nonché dal corredo documentale allegato al ricorso dalla stessa parte ricorrente;
- titolari di un interesse qualificato alla difesa della propria posizione giuridica quali proprietari di un fabbricato direttamente leso dall'opera edilizia in contestazione.
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SentenzaIL NOTIZIOMETRO