Abusi edilizi e vincolo autostradale: il condono non è ammesso
È possibile costruire in prossimità di una sede autostradale? Il Consiglio di Stato dice di no e ne spiega anche il perché
Abusi edilizi e vincolo autostradale: esistono delle deroghe all'inedificabilità oppure essa è assoluta? Sul merito ha risposto il Consiglio di Stato, sez. Sesta, con la sentenza n. 7975/2021.
Condono abusi e vincolo autostradale: la sentenza del Consiglio di Stato
Nel caso in esame, la proprietaria di un immobile ha presentato ricorso in appello contro il diniego al condono edilizio e contro il conseguente ordine di demolizione di alcune opere abusive costruite in prossimità di sede autostradale.
In particolare, tali opere comprendevano:
- ampliamento della cucina;
- chiusura dello spazio sottostante un poggiolo;
- realizzazione di una tettoia abusiva in ondulux per ricovero attrezzi da giardino.
Già le società stradali avevano espresso parere negativo in merito, sul presupposto che le opere fossero state realizzate in zona esterna al perimetro del centro abitato dopo l'entrata in vigore del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404. Tale norma ha infatti introdotto la fascia di rispetto di 60 metri dal confine autostradale: di conseguenza, le opere risultavano insanabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio). Da qui il diniego di condono edilizio accompagnato dall’ordine di demolizione.
Il Consiglio di Stato, nel giudicare il caso, ha confermato quanto statuito in primo grado, ossia che il condono non fosse rilasciabile perché:
- l'edificio in questione insiste ad una distanza minima di mt 1,50 dal confine della proprietà autostradale in zona classificata dal P.R.G. come esterna rispetto al perimetro del centro abitato;
- le opere sono state eseguite nel 1993 e quindi in epoca successiva rispetto all’entrata in vigore del D.M. 1 aprile 1968, che ha posto il vincolo di inedificabilità assoluta nell’ambito della fascia di rispetto autostradale individuata in 60 metri.
Consiglio di Stato: il vincolo autostradale è inderogabile
Inoltre Palazzo Spada ha sottolineato come la giurisprudenza del Consiglio e quella della Corte di Cassazione hanno sostenuto in modo costante il carattere inderogabile del vincolo: esso infatti ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni, con la conseguenza che le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti.
Il vincolo autostradale quindi non solo ha l’obiettivo di assicurare il transito sicuro sulla strada, ma anche quello di consentire un'ampia capacità di manutenzione della stessa, che non può essere valutata caso per caso.
Opere in area vincolata sono una nuova costruzione
Inoltre le opere abusive realizzate configuravano una nuova costruzione e non intervento di “ristrutturazione edilizia”: la realizzazione di interventi di ampliamento in un fabbricato ricadente in un’area territoriale sottoposta a vincolo, indipendentemente dall’ampiezza dell’ampliamento, determinano una nuova costruzione stante l’incremento della cubatura e conducono quindi alla sanzione della demolizione.
Peraltro, il provvedimento di demolizione, come sancito dal principio inderogabile dell’Adunanza plenaria, anche se ingiunto tardivamente, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso.
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