Abusi edilizi e vincolo: niente condono per le nuove costruzioni
Il TAR risponde sulla possibilità o meno di condonare una nuova costruzione abusiva realizzata in zona sottoposta a vincolo
Abusi edilizi, terzo condono edilizio, nuove costruzioni e vincolo paesaggistico. Temi che messi insieme negli anni hanno generato una quantità notevole di ricorsi e sentenze, molti dei quali ancora pendenti in Tribunale e altre con pronunce dell'ultima ora..
Abusi edilizi, vincolo, condono e nuove costruzioni: nuova sentenza del TAR
Ed è proprio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a rispondere ad un ricorso presentato per l'annullamento del diniego di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria a seguito di richiesta di condono edilizio.
La sentenza n. 10916/2021 del TAR Lazio ci consente di tornare, ancora una volta, sulle possibilità ed i limiti previsti dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (terzo condono edilizio).
Nel caso di specie i ricorrenti hanno impugnato:
- il diniego di condono edilizio avente ad oggetto la realizzazione di un chiosco ad uso commerciale;
- il conseguente ordine di demolizione del chiosco.
Il diniego di condono edilizio
I giudici di primo grado ricordano che l'art. 32, comma 27, del D.L. n. 269 del 2003 prevede che non sono sanabili le opere che “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Nel caso di specie, il chiosco è una nuova costruzione sorta in area soggetta a vincolo paesaggistico. La giurisprudenza ha chiarito che il terzo condono è applicabile solo alle opere di minore rilevanza indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 al D.L. n. 269/2003:
- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Mentre non è possibile sanare le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato:
- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
Nel caso di specie, l’opera abusiva costituisce una nuova costruzione, realizzata nel 2002 (come i ricorrenti stessi dichiarano). Essa è posteriore ad un vincolo paesaggistico, che deriva dal fatto che il chiosco si trova a meno di 300 metri dalla linea di battigia (art. 142 del D.Lgs. n. 42/04).
Il silenzio-assenso sulle domande di condono e la comunicazione del procedimento
Sul piano procedimentale, i giudici del TAR hanno affermato la non rilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento (peraltro incompatibile, quanto al diniego di condono, con la natura ad istanza di parte di esso), posto che l’atto non avrebbe potuto avere altro contenuto (art. 21 octies L. n. 241/90).
Stessa considerazione sull'avviso del ricorrente che si sarebbe formato il silenzio-assenso. Il TAR ha rammentato che la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non può formarsi, nel caso in cui l’opera sia soggetta a vincolo ambientale, e manchi il parere dell’autorità preposta a tale vincolo.
Il fatto, poi, che il Comune abbia provveduto a distanza di 8 anni dalla domanda non comporta la formazione del titolo tacito. Il ricorso è stato, quindi, integralmente rigettato.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 25 ottobre 2021, n. 10916IL NOTIZIOMETRO