Abusi edilizi e vincolo paesaggistico: la sanzione demolitoria
Cosa succede in assenza di titolo edilizio in zona vincolata? La sentenza del Consiglio di Stato non lascia margini di dubbio
Abusi edilizi in area vincolata: è possibile applicare la sanzione pecuniaria? Sul merito ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7426/2021, per il ricorso presentato in merito a un ordine di demolizione di manufatti abusivi realizzati in una zona di particolare pregio paesaggistico.
Abusi edilizi in area vincolata: la sentenza del Consiglio di Stato
Nel presentare il ricorso, gli appellanti hanno fatto presente che si trattava di opere (comprendenti anche una tettoia abusiva e la trasformazione di una veranda in corpo fabbricato) su cui erano state presentate istanze di condono e che, in base alla L.R. 19/2001, alcune di esse rientravano tra opere soggette a d.i.a. per cui, in sua assenza, la sanzione prevista è solo quella pecuniaria e non quella demolitoria.
Il TAR ha respinto il ricorso, motivando così la sentenza:
- non è stata fornita alcuna prova delle domande di condono;
- l’intero territorio comunale su cui si trovano gli abusi è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, con d.m. 20 marzo 1951 e le opere in esame risultano sprovviste dell’autorizzazione prescritta dall’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Interventi in area vincolata sono variazione essenziale
Anche Palazzo Spada ha confermato quanto stabilito dal giudice amministrativo, ricordando che qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico è da qualificarsi almeno come “variazione essenziale” e, in quanto tale, è suscettibile di essere demolito ai sensi dell’art. 31, comma 1 e dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia).
Cioò significa che, in presenza di opere edificate senza titolo edilizio, e a maggior ragione in zona vincolata, l’ordinanza di demolizione, sia essa ai sensi del citato art. 31, di cui è stata fatta applicazione nel provvedimento impugnato, che dell’art. 27 d.P.R. 280/2001, è da ritenersi provvedimento rigidamente vincolato.
Oltretutto, per poter eseguire interventi edilizi su immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, è necessario acquisire il preventivo rilascio del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, senza che sia prevista come possibilità il silenzio assenso.
Assenza titolo abilitativo determina ordine di demolizione
L’assenza di titolo abilitativo edilizio è quindi sanzionata con la demolizione, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei presupposti per il suo rilascio, ossia della conformità con gli strumenti urbanistici delle opere realizzate. Quest’ultimo aspetto può, semmai, avere peso in caso di richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ma non incide di per sé sulla legittimità dell’ordine di demolizione.
Valutazione abuso va fatta nel complesso dell'opera
Inoltre quando un intervento edilizio consiste in una pluralità di opere, come in questo caso, va effettuata una loro valutazione globale, perché la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione.
In caso di abuso edilizio, non è quindi possibile scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, perché il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
L’appello è stato quindi respinto, confermando la sentenza di primo grado: l’assenza di permesso di costruire in area vincolata comporta l’applicazione della sanzione demolitoria.
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