Abusi edilizi in zona vincolata: è possibile sanarli?
Una recente sentenza del Tar Lazio ha chiarito l’importanza di datare l’abuso e a chi vada attribuita la responsabilità
Le opere abusive situate in un’area vincolata possono essere sanate, oppure sono sempre soggette a demolizione? Un quesito abbastanza frequente, in cui la risposta non è sempre univoca. Perché spesso dipende da quando l’abuso è stato commesso e quindi a quale normativa edilizia vada fatto riferimento: lo dimostra ancora una volta la sentenza n. 7953/2021 del Tar Lazio, Sezione Seconda-quater, inerente un ordine di demolizione su alcune costruzioni abusive realizzate in zona vincolata.
Abusi edilizi in aree vincolate: la normativa
Il ricorrente del caso in esame si è opposto all’ordine di demolizione di alcune costruzioni abusive realizzate entro i 300 metri dalla linea di battigia di un lago, tra cui una veranda in legno. Secondo il ricorrente, che campeggia in loco con due roulotte fin dal 1975 e che ha stipulato un contratto di affitto con la proprietaria dei terreni, tali opere sarebbero state realizzate in quel periodo, per cui non si potrebbe applicare la normativa prevista dalla legge n. 431 del 1985 (cd. legge Galasso), il cui art. 1-quinquies recita “Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”.
Secondo il giudice invece, la prova di sussistenza delle opere risiede nella richiesta di fornitura di energia elettrica, datata 2001, per cui la legge n. 431/1985 è applicabile.
Costruzioni senza autorizzazione in area vincolata
Secondo il TAR quindi le opere devono essere demolite perché si trovano in area con vincolo paesaggistico e producono senza dubbio un impatto estetico-visivo che le assoggetta alla previsione contenuta nell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali), per cui per la loro realizzazione sarebbe stato necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica.
Inoltre gli atti repressivi di abusi edilizi e ambientali hanno carattere dovuto e vincolato, e non richiedono comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990 perché l’attività abusiva non può sfuggire alla repressione ripristinatoria dei luoghi.
Abusi edilizi: l’autore deve eseguire l’ordine di demolizione
Infine, il giudice amministrativo ha evidenziato che non rileva il fatto che l’autore degli abusi sia affittuario e non proprietario del terreno: come previsto dall’art. 31 del DPR 380/2001, l’autore di un abuso, quale responsabile del reato edilizio, è tenuto unitamente al proprietario a eseguire l’ordine di demolizione.
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