Abusi maggiori e terzo condono: due rette parallele che non si incontrano mai
Il Consiglio di Stato ritorna su quanto disposto dalla legge n. 326/2003 sul condono di abusi maggiori in zona vincolata
Abusi maggiori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e condono edilizio sono due concetti che non vanno per nulla d'accordo. Con una metafora rubata dalla geometria, potremmo definirli come due rette parallele che non si incontrano mai. Lo conferma di nuovo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9127/2022, in riferimento al ricorso proposto contro un’Amministrazione comunale, che aveva respinto un’istanza di condono edilizio.
Abusi edilizi maggiori e condono edilizio: la sentenza del Consiglio di Stato
La questione riguarda appunto l’ordinanza con cui è stata respinta l’istanza di sanatoria per la realizzazione di un chiosco bar con veranda, ai sensi della Legge n. 326/2003 (cd. "Terzo Condono Edilizio"). Nel provvedimento del Comune si leggeche “l’immobile, per la sua specifica destinazione d’uso non rientra tra la casistica delle opere suscettibili di sanatoria edilizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L.r. 8.11.2004, n. 12 (nuove edificazioni ad uso commerciale)”, che le opere, oltre a non essere conformi allo strumento urbanistico, ricadono in zona soggetta a vincolo paesaggistico, con conseguente insanabilità ex comma 27 lett d) dell’art. 32 del d.l. 269 del 2003".
I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che, dome disposto dall'art. 32 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se:
- le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo;
- siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;
- siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).
Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato.
L'abuso va valutato nel suo insieme e non in maniera atomistica
Nel caso in esame, gli abusi consistono in una nuova volumetria di circa 200 mc.,correttamente oggetto di valutazione unitaria, considerata l’unicità della domanda e i consolidati principi per cui, al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, con la conseguenza che i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera “frazionata”. Ciò vale a maggior ragione in zona vincolata paesaggisticamente, in cui è il complesso delle opere ad impattare direttamente sugli effetti e le ragioni stesse del vincolo.
Di conseguenza, secondo il Conisglio il diniego di condono opposto è legittimo e che l'abuso maggiore eseguito in zona vincolata, ai sensi della legge n. 326/2003, non è sanabile.
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