Abuso edilizio e condono pendente: per la Cassazione la demolizione resta legittima
Ulteriori opere su un’immobile su cui è pendente una domanda di condono costituiscono prosecuzione dell’abuso edilizio, senza possibilità di sospensione o revoca della sanzione demolitoria
Qualsiasi nuovo intervento su un immobile non ancora sanato costituisce un’ulteriore violazione della normativa in materia edilizia. Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza, riaffermato di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 13 marzo 2025, n. 10054, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione di una sopraelevazione realizzata su un immobile oggetto di domanda di condono, mai perfezionata.
Sopraelevazione abusiva in pendenza di condono: è prosecuzione dell'illecito edilizio
Nel caso in esame, il ricorrente aveva impugnato il rigetto della richiesta di revoca/sospensione dell’ordine di demolizione operato dalla Corte d’Appello in qualità di giudice dell’esecuzione, relativa a una sopraelevazione di 190 mq realizzata abusivamente su un immobile sul quale era pendente un'istanza di condono edilizio.
Nel dettaglio, il ricorrente ha precisato che:
- per i piani inferiori dell’immobile era stata presentata una domanda di condono edilizio quasi 40 anni prima;
- per il perfezionamento della pratica erano stati effettuati i pagamenti richiesti dalla normativa;
- il Comune aveva rilasciato la documentazione attestante la regolarità della domanda, dimostrando la sanabilità dell'opera e la pendenza di un procedimento di sanatoria.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato l’istanza, ritenendo che non vi fossero i presupposti per la revoca o la sospensione della demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
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