Abuso edilizio e condono pendente: per la Cassazione la demolizione resta legittima
Ulteriori opere su un’immobile su cui è pendente una domanda di condono costituiscono prosecuzione dell’abuso edilizio, senza possibilità di sospensione o revoca della sanzione demolitoria
Sospensione o revoca demolizione: inammissibile se mancano presupposti
Da qui il ricorso in Cassazione, che però gli ermellini hanno dichiarato inammissibile, ritenendo le contestazioni manifestamente infondate.
In particolare, la Corte ha evidenziato che:
- l’ordine di demolizione riguardava esclusivamente la sopraelevazione, per la quale non era mai stata presentata alcuna istanza di condono;
- l’istanza di condono relativa ai piani inferiori era ancora pendente da numerosi anni, ma non era mai stata definita con un provvedimento di sanatoria;
- non vi erano atti amministrativi imminenti che potessero giustificare la sospensione della demolizione.
Secondo i giudici di piazza Cavour, l’assenza di una sanatoria formale e l’improbabilità di una sua rapida definizione escludevano la possibilità di sospendere la demolizione, in conformità ai principi stabiliti dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo illecito.
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