Abuso edilizio e condono pendente: per la Cassazione la demolizione resta legittima
Ulteriori opere su un’immobile su cui è pendente una domanda di condono costituiscono prosecuzione dell’abuso edilizio, senza possibilità di sospensione o revoca della sanzione demolitoria
Conclusioni
Conseguenza è che la demolizione dovrà avere ad oggetto l'intero abuso e, di conseguenza, l'opera parzialmente realizzata per la quale era stata presentata istanza di condono, pendente, non sarà in ogni caso sanabile, così come non lo sarà neppure la sopraelevazione.
I principi ribaditi dalla Cassazione sono chiari:
- l’ordine di demolizione non può essere sospeso se non esistono ragioni concrete che giustifichino l’interruzione del provvedimento esecutivo;
- in particolare, se l’immobile è stato oggetto di un abuso che non rispetta le normative e non vi è un condono o una sanatoria che ne legittimi la permanenza, l’abbattimento dell’opera resta inevitabile;
- la semplice presentazione di una domanda di condono, senza che questa si traduca in un effettivo provvedimento di sanatoria, non costituisce un motivo sufficiente per sospendere l’esecuzione dell’ordine di demolizione.
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