Accertamento di compatibilità paesaggistica, il ruolo del giudice dell’esecuzione
Il giudice è tenuto a esaminare l’eventuale documentazione fornita dal responsabile dell’abuso per valutare la sussistenza o meno del reato
Nel caso in cui il responsabile di un abuso eserciti il cd “onere di allegazione”, il giudice dell’esecuzione di un ordine di demolizione è tenuto ad esaminare la documentazione fornita e valutare la sussistenza o meno del reato edilizio.
Accertamento compatibilità paesaggistica e ordine di demolizione: la sentenza della Cassazione
Sono questi i presupposti su cui la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23103/2022, ha accolto il ricorso del prorietario di un fondo di circa 20mila metri quadrati in area vincolata, sul quale ha eseguito dei lavori di sbancamento finalizzati alla realizzazione di un giardino ornamentale. All’interno del giardino, erano stati successivamente realizzati tre pergolati in legno e degli spiazzi pavimentati, delimitati da muri a secco in pietra locale e piantumazione con essenze tipiche della zona a diverse quote, al fine di raccordare gli svariati dislivelli presenti nell'area nel rispetto della morfologia del terreno circostante.
Su questi interventi era stato richiesto alla Soprintendenza competente un accertamento di compatibilità paesaggistica; nel frattempo, a seguito degli sbancamenti, era stato disposto un ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. Tale ordine è stato confermato dal giudice dell’esecuzione, nonostante il proprietario del fondo abbia ricevuto un parere affermativo dalla Soprintendenza, abbia demolito le parti ritenute non conformi dall’ente stesso e abbia prodotto una perizia giurata a sostegno della compatibilità paesaggistica degli interventi.
Proprio per questo motivo è stato presentato il ricorso in Cassazione, che gli ermellini hanno accolto.
Revoca o sospensione ordine di demolizione: il ruolo del giudice dell'esecuzione
Come ha spiegato la Corte, in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione deve accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione.
In questo caso, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sul presupposto secondo cui la dichiarazione di compatibilità paesaggistica atteneva ad opere diverse rispetto agli scavi e agli sbancamenti oggetto dell'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, evidenziando come non fosse riscontrabile l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza.
Di fatto però il giudice non ha tenuto in considerazione la perizia giurata allegata, attestante la riconducibilità delle opere al provvedimento di compatibilità paesaggistica e la avvenuta conformazione dello stato dei luoghi alle prescrizioni impartite.
Da questo punto di vista, la Cassazione ha ricordato l’insussistenza di un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un "onere di allegazione", relativo, cioè, "alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti".
In particolare, il potere-dovere del giudice di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono, strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione, deve riguardare:
- a) la data di esecuzione delle opere;
- b) il rispetto dei limiti volumetrici;
- c) le eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria;
- d) la tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione.
In questo caso invece il Giudice dell'esecuzione non ha doviziosamente esaminato i possibili esiti e i tempi di definizione della procedura amministrativa che si è conclusa positivamente con il rilascio della dichiarazione di accertamento paesaggistico; per altro, pur avendo la parte ricorrente adempiuto al proprio onere di allegazione, lo stesso non è avvenuto per il Giudice dell'esecuzione, rispetto all’accertamento della documentazione.
La dichiarazione di conformità della Soprintendenza
Non solo: in questo caso il giudice dell'esecuzione ha erroneamente ritenuto che non vi fosse alcuna prova che la dichiarazione di conformità rilasciata dalla Soprintendenza avesse riguardato gli scavi e gli sbancamenti oggetto della sentenza con cui era stato intimato l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. L’accertamento di compatibilità paesaggistica è stato rilasciato valutando la compatibilità paesaggistica degli interventi eseguiti successivamente agli scavi e gli sbancamenti oggetto della sentenza, che quindi erano prodromici alle successive opere di risistemazione dell'area.
La dichiarazione di conformità rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. dunque segue logicamente le attività di scavo e sbancamento realizzate in mancanza del nulla osta paesaggistico ottenuto dopo che le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza con il provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, risultavano essere state adempiute.
Il ricorso è stato quindi accolto per omessa valutazione da parte del Giudice dell’esecuzione dei documenti allegati, senza oltretutto acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti presso la Soprintendenza in merito alla compatibilità paesaggistica.
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