Accesso agli atti: cosa prevede la legge per i titoli edilizi
Il diritto di accesso non è soggetto a decadenza e l’istanza può sempre essere reiterata, in presenza di fatti nuovi che possano ledere gli interessi del terzo
L’accesso a documenti, dati e informazioni riguardanti attività di pubblico interesse detenuti dalla pubblica amministrazione dev’essere consentito ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale a visionarli.
In tale ottica, è onere del soggetto interessato dimostrare che il diritto di accesso ai relativi documenti sia necessario per la cura e la difesa dei propri interessi; diritto per il quale non è previsto, in ogni caso, alcun termine decadenziale.
Accesso agli atti: se l’istanza è motivata va consentito
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 3 settembre 2024, n. 7394, con cui è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego di accesso relativo a documenti per i quali l’interessato ha dimostrato di aver diritto a prenderne visione.
In particolare, l’art. 22 della Legge n. 241/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo) dispone che debba essere consentito l’accesso a documenti, dati e informazioni in favore dei soggetti che ne facciano richiesta e che possano dimostrare di avere un interesse concreto ad accedervi, giustificato in ragione della tutela dei propri diritti.
Difatti, l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha peraltro chiarito che, all’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso ai documenti, si configurano due fattispecie specifiche che seguono logiche interpretative e regole procedimentali differenti, quali:
- l’accesso cd. difensivo;
- l’accesso partecipativo.
In particolare, l’accesso partecipativo si basa sul principio generale secondo cui dev’essere garantita la massima trasparenza possibile.
La logica difensiva invece presuppone l’obbligo, per il soggetto che richiede l’accesso agli atti, di dimostrare che tale diritto è necessario per finalità di cura e difesa dei propri interessi.
In tale ottica, si spiega, l’unico interesse che può legittimare l’accesso difensivo è quello che corrisponde - in modo diretto, concreto ed attuale - alla cura in giudizio di tali predeterminate fattispecie, in chiave strettamente difensiva.
Difatti, l’art. 25, comma 2, della Legge 241/1990 impone che la richiesta di accesso ai documenti sia motivata dall’esistenza di un collegamento dell’interessato con gli atti che si intende visionare, in modo tale da “evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che deve interessare la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite.”
Diritto di accesso agli atti: non c’è scadenza per presentare l’istanza
Nel caso in esame, la ricorrente ha richiesto l’accesso agli atti in relazione ad interventi di manutenzione straordinaria - assentiti mediante SCIA e conseguiti sul fabbricato confinante a quello di sua proprietà - consistiti nel mutamento della destinazione d’uso (da locale tecnico ad abitazione residenziale) del sottotetto, con realizzazione di abbaino e finestra.
In particolare, l’interessata - in seguito al rigetto dell’istanza di autotutela del titolo - ha manifestato il proprio interesse ad acquisire la documentazione amministrativa sulla base dell’affermazione disposta con passata sentenza secondo cui le opere conseguite sarebbero estranee rispetto a quanto approvato con la SCIA.
Nel rigettare l’istanza di autotutela del titolo, peraltro, si rileva che l’Amministrazione abbia ravvisato la conformità tra la SCIA e le opere realizzate, senza però fornire alcuna valutazione di merito in ordine alla presunta illegittimità dei lavori.
Di contro, invece, la ricorrente risulta aver adeguatamente dimostrato il proprio interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai relativi documenti, oltre ad aver motivato la propria istanza per esigenze difensive e ad aver allegato il nesso di strumentalità con la posizione sostanziale da tutelare in giudizio.
Si chiarisce pertanto come, in questi casi, il Comune abbia il dovere di compiere una corretta valutazione in merito all’istanza di accesso agli atti presentata, sia che tale istanza debba essere determinata in senso positivo oppure negativo.
Risulta irrilevante inoltre la lamentata doglianza dell’Amministrazione secondo cui la richiesta sarebbe stata presentata tardivamente dalla ricorrente, in quanto, si fa presente, il diritto di accesso agli atti non impone il rispetto di alcun termine decadenziale, in virtù del suo carattere strumentale che deve interessare la situazione soggettiva finale sottesa al documento di cui viene richiesta l’ostensione.
L’istanza, peraltro, può sempre essere reiterata in presenza di fatti nuovi - sopravvenuti, oppure già esistenti e non rappresentati nell’originaria istanza - oppure anche a fronte di diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di accesso ai documenti e ordine, per il Comune, di procedere all’esamina dell’istanza.
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