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Accesso agli atti di gara e offerte oscurate: il Consiglio di Stato su limiti e rito da seguire

L'istanza di accesso all'offerta tecnica può essere respinta in caso di oscuramento della documentazione. Vediamo il perché

di Redazione tecnica - 17/04/2025

Accesso all'offerta: quando può essere negato

Da qui l’appello della società aggiudicataria sostenendo che:

  • la stazione appaltante aveva formalmente accolto la richiesta di oscuramento di tutta la propria offerta tecnica e dei giustificativi ex art. 36, comma 3, D.Lgs. 36/2023;
  • l’operatore interessato avrebbe dovuto impugnare questa decisione entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 4;
  • il ricorso era quindi tardivo e inammissibile;
  • l’accesso in materia di appalti è disciplinato esclusivamente dall’art. 36, che costituisce un regime speciale e autonomo rispetto all’accesso documentale previsto dalla L. 241/1990.

Tutte tesi condivise dal Consiglio di Stato, che ha accolto integralmente la tesi dell’appellante.

In particolare, Palazzo Spada ha fatto presente il meccanismo procedurale sotteso all’art. 36 che:

  • al comma 3 impone alla stazione appaltante di comunicare, contestualmente all’aggiudicazione, le decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento;
  • al comma 4 prevede che tali determinazioni siano impugnabili con ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., da proporre entro 10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.

Nel caso esaminato, la comunicazione di aggiudicazione conteneva espressamente la dichiarazione che la SA “aveva accolto le richieste di oscuramento” per l’intera offerta tecnica e per i giustificativi.

L’operatore interessato non ha impugnato tale decisione entro i termini previsti, e ha proposto ricorso solo successivamente, lamentando la mancata ostensione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per tardività: non si era di fronte a un silenzio inadempiente, ma a una precisa determinazione che andava contestata nei tempi di legge.

 

 

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