Accesso agli atti di gara e offerte oscurate: il Consiglio di Stato su limiti e rito da seguire
L'istanza di accesso all'offerta tecnica può essere respinta in caso di oscuramento della documentazione. Vediamo il perché
Accesso agli atti e segreti tecnici: la disciplina dell’art. 36 del Codice
La sentenza conferma l’impianto dell’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 come sistema chiuso e autosufficiente per la gestione dell’accesso agli atti nelle gare pubbliche.
In particolare:
- le offerte possono contenere informazioni coperte da segreto tecnico o commerciale, come previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a), e la loro ostensione può essere limitata previa richiesta motivata dell’offerente;
- la stazione appaltante può accogliere tale richiesta, ma deve darlo espressamente atto nella comunicazione di aggiudicazione.
- in quel momento, il concorrente interessato ha solo 10 giorni per impugnare la decisione di oscuramento. In assenza di impugnazione, la scelta diventa definitiva e l’accesso è definitivamente precluso.
L’appello è stato quindi accolto, confermando la legittimità dell’operato della SA e il fatto che il diritto di accesso agli atti nelle gare pubbliche non è illimitato né rimesso alla discrezionalità del ricorrente quanto a tempi e modalità di tutela.
Non è possibile invocare l’accesso dopo che la SA ha accolto un’istanza di oscuramento senza aver prima impugnato tale decisione nei tempi e nei modi stabiliti dall’art. 36, comma 4. Si tratta di un vero e proprio rito speciale contenuto nel nuovo Codice dei Contratti, che assorbe e sostituisce quello ordinario dell’art. 116 c.p.a. per le controversie di accesso in materia di contratti pubblici.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO