Accettazione cessione del credito: come annullarla?
L'annullamento dell'accettazione dei crediti da parte del cessionario è un'operazione fattibile, ma non automatica. Vediamo quali passaggi sono necessari
L’accettazione dei crediti da parte del cessionario, che avviene sulla Piattaforma Cessione Crediti a disposizione dell’utente, è un’operazione che non è automaticamente annullabile. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire una linea-guida con la pubblicazione della circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E.
Accettazione cessione del credito: è possibile annullarla?
L’Agenzia precisa che, al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette o non più volute. Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo.
L’annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti. L’annullamento dell’accettazione, pertanto, deve essere chiesto con istanza, disponibile sul sito dell’Agenzia, sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità). L’istanza deve essere trasmessa a questo indirizzo di posta elettronica certificata.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne sarà data informazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa.
Dal momento in cui l’annullamento risulta visibile su detta Piattaforma o da quando l’annullamento è stato comunicato al cedente e al cessionario, il cedente torna nella piena disponibilità del credito e potrà utilizzarlo in compensazione dell’Irpef dovuta risultante dalla propria dichiarazione dei redditi per tanti anni quante sono le rate previste dalla normativa oppure potrà trasmettere una nuova Comunicazione a favore di un altro cessionario.
I problemi sullo sconto in fattura
Per completezza, occorre evidenziare anche un problema fiscale del cessionario. In caso di annullamento della cessione del credito, il mancato cessionario si trova nella situazione di aver emesso una fattura con sconto che non ha poi avuto sèguito con la Comunicazione all’Agenzia, poiché quest’ultima, con l’annullamento è come se mai fosse esistita. Con risposta del 5 dicembre 2022, n. 581, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che non è possibile emettere una nota di accredito (seguita dalla rifatturazione) per stornare una fattura che erroneamente conteneva l’indicazione dello sconto in fattura, in quanto non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'emissione di una nota di credito a storno della fattura.
La fattura, infatti, pur recando l'indicazione dello ''sconto'' quale modalità di pagamento del corrispettivo riporta correttamente l'imponibile e l'IVA ad esso relativa, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello “sconto”, sicché deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale.
È possibile, però, integrare l'originaria fattura con un separato documento extra fiscale per documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto. Successivamente, poi, è possibile pagare la fattura e detrarre il relativo bonus (o cederlo a terzi).
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
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