Acquisto beni strumentali e finanziamenti PMI: il nuovo decreto
Pubblicata la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI (Nuova Sabatini)
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha pubblicato il Decreto del 22 aprile 2022 recante la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI (Nuova Sabatini), di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013.
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione verranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Contributi per finanziamento acquisto o leasing beni strumentali: il nuovo decreto MISE-MEF
In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati nelle seguenti linee di intervento:
- a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
- b) agevolazioni per investimenti 4.0;
- c) agevolazioni per investimenti green.
A queste agevolazioni è dedicato il Capo II del decreto, mentre il Capo III contiene la disciplina inerente le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto a favore delle imprese che realizzano gli interventi nelle Regioni del Mezzogiorno. Il Capo I, il Capo IV e il Capo V recano disposizioni comuni applicabili a tutti gli interventi, fatte salve le previsioni speciali contenute.
Entità delle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni previste dai regolamenti di esenzione applicabili per categoria:
- a) regolamento ABER, per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50 per cento nelle regioni meno sviluppate e del 40 per cento nelle restanti regioni;
- b) regolamento FIBER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con intensità agevolativa massima del 50 per cento;
- c) regolamento GBER, per i settori non rientranti nelle precedenti lettere a) e b), con intensità agevolativa massima del 10 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le piccole imprese.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- d) non si trovano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Le imprese devono inoltre avere, alla data di presentazione della domanda, la sede legale o una unità locale in Italia, come risultante dai sistemi camerali.
Caratteristiche del finanziamento
La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore, deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a 20mila euro e non superiore a 4 milioni di euro, con una copertura fino al 100% dell'importo.
Il finanziamento di cui all’articolo 8 deve essere interamente utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti:
- a) investimenti in beni strumentali;
- b) investimenti 4.0;
- c) investimenti green;
- d) investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c).
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi.
Modalità di presentazione delle domande
Le imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, con le modalità, i termini e utilizzando gli schemi che verranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e della cui pubblicazione sarà data anche notizia sulla Gazzetta Ufficiale.
Le richieste di prenotazione verranno soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse. L’erogazione del contributo può avvenire in un’unica soluzione o in più quote annuali, sulla base delle modalità definite nel provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese
Contributi maggiorati per le Imprese del Mezzogiorno
Come disposto dall’art. 15 del decreto, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Capo III, le imprese:
- a) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1;
- c) aventi la sede legale o un’unità locale nelle Regioni del Mezzogiorno come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano, il possesso dell’unità locale deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
In sede di prima applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 226, della legge n. 160/2019, possono essere finanziati programmi di investimenti 4.0 nel limite complessivo di 60 milioni di euro, proporzionalmente ripartiti, rispetto agli stanziamenti di cui al predetto comma 226, dal 2020 al 2025.
Per il finanziamento delle linee di intervento relative a investimenti in beni strumentali e investimenti green, possono essere utilizzate risorse provenienti da fondi strutturali e di investimento europei, nell’ambito di programmi operativi nazionali o regionali, secondo le specifiche definite, in accordo con le Amministrazioni cofinanziatrici titolari di programmi operativi.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo in conto impianti pari all’ammontare complessivo degli interessi, calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni a un tasso d’interesse annuo pari al 5,5%.
Le imprese in possesso dei requisiti devono compilare la domanda di agevolazione, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud.
Infine, con i provvedimenti del Direttore generale pubblicati nel sito web www.mise.gov.it, il Ministero individuerà i termini iniziali per la richiesta dei contributi, fornirà le istruzioni necessarie e definirà gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto.
Documenti Allegati
DecretoIL NOTIZIOMETRO