Adeguamento sismico: va considerato nei costi demolizione abuso?
Il Consiglio di Stato spiega cosa fare quando un permesso di costruire viene annullato e l'edificio non risponde alla normativa vigente.
In caso di abuso edilizio, gli eventuali costi da sostenere per la messa in sicurezza di un edificio sono compresi in quelli del ripristino dello stato dei luoghi, oppure vanno considerati a parte? Si tratta di un interessante quesito, legato all’applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, ossia gli “Interventi eseguiti in base a permesso annullato”.
Adeguamento sismico edifici abusivi: i costi secondo il Consiglio di Stato
Questo è il nodo cruciale della sentenza n. 6731/2021 del Consiglio di Stato, a seguito del ricorso presentato da una società immobiliare contro un’Amministrazione Comunale per l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria, con successiva applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, come previsto appunto dall’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001.
Ricordiamo i fondamenti della norma:
- in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, si applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite;
- l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 dello stesso D.P.R. n. 380/2001.
In ordine a questa decisione, è stata emessa una nuova sentenza del Tar Piemonte, con cui il giudice ha chiesto al Comune di riesaminare la situazione determinando la natura e il costo delle opere necessarie
- per demolire il terzo piano abusivo
- per realizzare eventuali interventi di messa in sicurezza dello stabile.
Il comune ha a quel punto ingiunto la demolizione dell’opera abusiva dopo aver valutato che i costi non eccedevano l’importo della sanzione pecuniaria.
Costi adeguamento sismico non sono compresi per la demolizione
Da qui l’appello della società immobiliare per cui i costi di demolizione non dovessero essere espunti da quelli occorrenti per l’adeguamento sismico dell’edificio, dato che quest’ultimo, era comunque necessario anche in caso di applicazione della sanzione pecuniaria. In altri termini, l’adeguamento sismico si sarebbe dovuto realizzare a prescindere dall’irrogazione della sanzione pecuniaria o demolitoria, tanto più che l’edificio era stato costruito secondo le regole vigenti e che gli interventi sismici sarebbero derivati dall’annullamento del titolo edilizio.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, facendo presente che il Tribunale ha espressamente disposto che, per stabilire se fosse possibile ordinare la demolizione, il comune avrebbe dovuto quantificare con un riesame:
- il costo delle opere necessarie per demolire il terzo piano;
- il costo per la realizzazione di eventuali interventi di messa in sicurezza dello stabile.
Già dal dispositivo emerge come le spese di adeguamento sismico non fossero da considerare nella determinazione dei costi di demolizione. Si tratta infatti di oneri economici non direttamente connessi ai lavori di ripristino necessari a eliminare l’abuso.
La necessità di adeguare il fabbricato alla normativa antisismica sopravvenuta:
- non dipende dalla demolizione del piano illecitamente realizzato;
- discende, piuttosto dal fatto che l’edificazione è avvenuta in forza di un titolo edilizio annullato.
Di conseguenza la regolarizzazione dell'edificio abusivo, allo stato privo di collaudo, non può avvenire se non in coerenza con la nuova disciplina antisismica, che si applica anche nel caso di opere realizzate illegittimamente: motivo per cui Palazzo Spada ha respinto l'appello e ha separato le spese per gli interventi antisismici da quelli per la demolizione.
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