Adeguamento degli standard edilizi: il MIT su sottotetti, edilizia libera e certificato di agibilità
Nelle Linee Guida del Ministero, i chiarimenti operativi per l’applicazione della disciplina del d.l. n. 69/2024 in relazione alle trasformazioni del contesto sociale ed urbano
Recupero dei sottotetti
Il recupero dei sottotetti rappresenta un'opportunità strategica per ampliare l'offerta abitativa senza ulteriore consumo di suolo.
La disciplina in merito è cambiata con l’aggiunzione operata dall’art. 1, comma 1, lettera 0a) del decreto-legge gge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2024) all’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) del comma 1-quater secondo cui:
“Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli”.
Nelle recenti Linee Guida vengono quindi fornite indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina.
Secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1-quater, gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti nei limiti e secondo le procedure previste dalla normativa regionale, anche in deroga alle distanze minime tra edifici e confini.
I vincoli
Tuttavia, sono imposti alcuni vincoli fondamentali:
- rispetto delle distanze vigenti all'epoca della costruzione;
- divieto di modificare la forma e la superficie del sottotetto;
- mantenimento dell'altezza massima assentita dal titolo edilizio originale.
- applicabilità delle leggi regionali più favorevoli, laddove presenti.
Obiettivo della norma è favorire la trasformazione degli spazi sottotetto in unità abitative, senza alterare il contesto edilizio esistente.
Le regioni interessate
Nelle Linee Guida si specifica che la semplificazione opera solo nelle regioni che sono intervenute con proprie disposizioni a regolare gli interventi di recupero dei sottotetti.
In particolare:
- le Regioni che hanno già una disciplina sul recupero dei sottotetti potranno beneficiare delle semplificazioni introdotte dal Decreto Salva Casa;
- le Regioni prive di normativa sono incentivate a dotarsi di regole specifiche per favorire il recupero edilizio e l'ampliamento dell'offerta abitativa.
Le eventuali dichiarazioni di incostituzionalità di singole norme regionali non invalidano l'intero impianto legislativo, a patto che la disciplina regionale rimanga idonea a definire criteri e procedure per il recupero.
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