Adeguamento degli standard edilizi: il MIT su sottotetti, edilizia libera e certificato di agibilità
Nelle Linee Guida del Ministero, i chiarimenti operativi per l’applicazione della disciplina del d.l. n. 69/2024 in relazione alle trasformazioni del contesto sociale ed urbano
Edilizia Libera: le nuove disposizioni per le VEPA
Il Decreto Salva Casa modifica anche l'articolo 6 del Testo Unico dell'Edilizia, ampliando il numero di interventi realizzabili in edilizia libera, senza necessità di titolo abilitativo. Tra le novità più rilevanti rientra l'installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA).
Le VEPA possono essere installate su:
- balconi aggettanti;
- logge rientranti all'interno dell'edificio;
- porticati, a condizione che non siano gravati da diritti di uso pubblico e che non si affaccino su aree pubbliche.
Spiega il MIT che per logge e porticati si intendono quelli definiti alle voci n. 37 e 39 dell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo.
In particolare:
- con il termine loggia (o loggiato) si intende “l’elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni”;
- con il termine porticato (o portico) si intende “l’elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio”.
Questi interventi, pur non generando nuova volumetria o variazioni di destinazione d'uso, devono rispettare criteri di microaerazione naturale, per garantire la salubrità degli ambienti interni, e devono avere un impatto estetico ridotto.
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